Interventi del Prof. Sergio MENCHINI e del Dott. Paolo PUZONE ( in fondo alla pagina)

Saranno 151.069 i cittadini chiamati alle urne per il referendum popolare confermativo in programma domani e lunedì, relativo alla legge costituzionale sulle «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare», approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 253 del 30 ottobre 2025.

Le operazioni di voto si svolgeranno domenica dalle ore 7 alle 23 e lunedì dalle ore 7 alle 15. Subito dopo la chiusura dei seggi inizieranno le operazioni di scrutinio.

Sul territorio saranno operative complessivamente 259 sezioni elettorali distribuite in 110 plessi scolastici e sedi di voto.

Sulla scheda elettorale gli elettori troveranno il seguente quesito:

«Approvate il testo della legge di revisione degli articoli 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”?».

Per agevolare la partecipazione al voto, durante i giorni della consultazione resteranno aperti anche gli uffici Anagrafe e gli sportelli Urp dei Comuni, così da consentire ai cittadini il rinnovo della carta d’identità o il rilascio della tessera elettorale in caso di smarrimento o esaurimento degli spazi disponibili.

Il tema del referendum

Il referendum interviene su aspetti specifici dell’organizzazione e del funzionamento della giustizia, con l’obiettivo dichiarato di modificare alcune norme esistenti. Il quesito chiede agli elettori se approvare o respingere cambiamenti che riguardano l’assetto del sistema giudiziario, con possibili effetti su tempi dei processi, responsabilità dei magistrati e funzionamento delle procedure.

Come accade per tutti i referendum costituzionali, anche in questo caso non è previsto un quorum. La validità del voto non dipende dalla percentuale di affluenza, ma esclusivamente dal numero di voti favorevoli o contrari espressi dagli elettori. Questo significa che l’esito del referendum sarà determinato dalla maggioranza dei voti validi, indipendentemente dal livello di partecipazione. Si tratta di una scelta coerente con la natura del referendum confermativo, che non mira a misurare l’interesse generale sul tema, ma a consentire al corpo elettorale di assumere una decisione definitiva su una revisione costituzionale.

Cosa si vota il 22 e 23 marzo 2026: il contenuto della riforma

Il voto del 22 e 23 marzo riguarda una legge costituzionale che interviene sull’ordinamento giudiziario e, in particolare, sulla struttura della magistratura ordinaria. Il cuore della riforma è la distinzione formale tra magistrati giudicanti e magistrati requirenti, che vengono collocati in due carriere separate, ciascuna dotata di propri meccanismi di governo interno. La riforma modifica diversi articoli della Costituzione, ridefinendo l’assetto dell’autogoverno e i criteri di organizzazione delle funzioni giudiziarie.

Separazione delle carriere e autogoverno della magistratura

Uno dei punti più delicati della riforma riguarda il rapporto tra separazione delle carriere e autogoverno della magistratura. È importante chiarire che la riforma non incide sull’autonomia esterna dell’ordine giudiziario, che resta garantita dalla Costituzione. Giudici e pubblici ministeri continuano a essere soggetti soltanto alla legge e non vengono posti in alcun rapporto di dipendenza dall’esecutivo o da altri poteri dello Stato.

La novità riguarda invece l’organizzazione interna dell’autogoverno. Con la riforma, ciascuna carriera dispone di un proprio Consiglio Superiore, competente a gestire gli aspetti fondamentali della vita professionale dei magistrati. Questa scelta mira a rendere più netta la distinzione dei percorsi e a rafforzare l’autonomia reciproca tra funzione giudicante e funzione requirente. Il Presidente della Repubblica mantiene un ruolo di garanzia, assicurando continuità e equilibrio istituzionale nel nuovo assetto.

Il tema del sorteggio negli organi di autogoverno

Nel dibattito pubblico sulla riforma, il tema del sorteggio è considerato da molti osservatori il profilo più innovativo e, allo stesso tempo, più controverso dell’intero intervento costituzionale. Il ricorso al sorteggio è considerato un passaggio particolarmente significativo perché incide su un sistema di autogoverno tradizionalmente fondato sul voto e sulla rappresentanza organizzata, mettendo in discussione il ruolo svolto dalle correnti nella selezione degli organi di governo della magistratura.

È utile precisare che la riforma non modifica la composizione complessiva degli organi di autogoverno sotto il profilo del peso della magistratura: la componente togata resta largamente prevalente, secondo percentuali analoghe a quelle già previste dall’assetto attuale. La discussione riguarda quindi non l’autonomia o la composizione dell’organo, ma le modalità di selezione dei suoi componenti.

L’obiettivo dichiarato del legislatore con il sorteggio dei componenti è quello di ridurre il peso delle dinamiche associative e delle appartenenze organizzate, che nel tempo hanno assunto un ruolo significativo nella gestione delle carriere e delle nomine.

Il sorteggio viene presentato come uno strumento idoneo a spezzare assetti consolidati e a favorire una maggiore neutralità degli organi di governo interno. In questa prospettiva, la selezione casuale dei componenti dovrebbe limitare la formazione di equilibri stabili e ridurre il rischio che le decisioni siano influenzate da logiche di appartenenza. È una scelta che non riguarda soltanto il rapporto tra giudici e pubblici ministeri, ma il modello complessivo di autogoverno che si intende adottare per il futuro.

La Corte disciplinare e il nuovo sistema dei procedimenti disciplinari

Un ulteriore elemento centrale della riforma sottoposta a referendum riguarda il sistema dei procedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati. Il testo approvato dal Parlamento prevede l’istituzione di una Corte disciplinare di rango costituzionale, chiamata a esercitare la giurisdizione disciplinare sia nei confronti dei magistrati giudicanti sia di quelli requirenti.

Con questa scelta, la funzione disciplinare viene sottratta agli organi di autogoverno e affidata a un organo distinto, dotato di una propria composizione e di specifiche garanzie di indipendenza. L’obiettivo dichiarato è quello di separare in modo più netto il governo delle carriere dalla valutazione delle responsabilità disciplinari, evitando sovrapposizioni tra funzioni amministrative e funzioni giurisdizionali.

La Corte disciplinare è composta in parte da magistrati e in parte da giuristi esterni, secondo criteri stabiliti dalla legge costituzionale, e opera come giudice specializzato in materia disciplinare. Anche in questo caso, la riforma non incide sull’autonomia della magistratura nel suo complesso, ma introduce un modello organizzativo diverso, nel quale la responsabilità disciplinare è affidata a un organo separato rispetto a quelli deputati alla gestione delle carriere.

Nel dibattito referendario, questo aspetto viene talvolta affiancato al tema della separazione delle carriere e del sorteggio, poiché contribuisce a ridefinire l’equilibrio complessivo del sistema.

Il voto del 22 e 23 marzo riguarda quindi anche il modo in cui lo Stato intende organizzare il controllo disciplinare sulla magistratura, mantenendo le garanzie di indipendenza previste dalla Costituzione.