Verso il voto del 22-23 marzo: obiettivi della riforma, confronto con i sistemi europei e replica alle critiche dei sostenitori del no sulla separazione tra giudici e pubblici ministeri.
Intervento del Prof. Avv. Sergio MENCHINI – Comitato per il SI –
Per una consapevole valutazione del Referendum previsto per il prossimo 22-23 marzo, si rende necessaria una valutazione scevra da condizionamenti politici e pregiudizi ideologici.
A. Argomenti a favore della riforma.
La riforma in questione ha il suo cuore nella separazione delle carriere della magistratura requirente e giudicante.
Sin dalla riforma del codice di procedura penale dell’89 (c.d. Riforma Vassalli) sia i partiti politici sia l’opinione pubblica hanno individuato nella separazione delle carriere dei magistrati requirenti e dei magistrati giudicanti il completamento necessario per consentire il definitivo passaggio dal processo inquisitorio, posto alla base del Codice Rocco di matrice fascista, al processo accusatorio, tipica espressione delle democrazie liberal-democratiche, che vede contrapposte due parti in una posizione paritaria (accusa e difesa) innanzi ad un giudice terzo ed imparziale.
Dall’89 ad oggi, molte sono state le proposte di legge, provenienti sia da partiti del centro-destra sia da partiti del centro-sinistra, in cui si è tentato di realizzare effettivamente la separazione tra magistratura requirente e giudicante; tra le molte, sicuramente è meritevole di essere ricordata la proposta formulata in bicamerale a firma D’Alema, Violante, Bassanini.
L’articolo 111, comma 2, della Costituzione individua come elemento imprescindibile del processo costituzionalmente regolato, che esso si svolga nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale.
Tale norma e il codice di procedura penale richiedono dunque un giudice equidistante dalle parti, le quali devono essere poste in una condizione di perfetto equilibrio di potere.
Tuttavia, l’attuale assetto ordinamentale, caratterizzato dall’unicità della carriera tra giudici e pubblici ministeri, non realizza pienamente tale principio. L’uno può condizionare la carriera e la vita dell’altro, intervenendo sulle sue valutazioni, promozioni e eventuali procedimenti disciplinari. Infatti, essendo unica la carriera dei magistrati requirenti e giudicanti, unico è il Consiglio Superiore della Magistratura, che si occupa congiuntamente e contestualmente delle posizioni dei pubblici ministeri e dei giudici, determinando così un legame ordinamentale che rischia di compromettere la piena terzietà del giudice.
Da qui la necessità, una volta separate le carriere, di costituire due organi di autogoverno diversi e distinti (uno per la magistratura requirente e uno per quella giudicante) che si occupino autonomamente degli aspetti ordinamentali e organizzativi di ciascuna magistratura.
Altrettanto correttamente verrà istituito un unico organo disciplinare, ossia l’Alta Corte di Giustizia, che si occuperà di esercitare, in assoluta indipendenza dagli altri organi, la giurisdizione disciplinare nei confronti dei magistrati sia requirenti sia giudicanti. Ciò è importante in quanto è assicurata alla magistratura requirente una posizione giuridica identica a quella della magistratura giudicante, assicurando così la piena autonomia delle stesse.
Vi è da sottolineare, circostanza tutt’altro che scontata, viste le altre esperienze europee, che sia nei due organi di autogoverno sia nell’Alta Corte di Giustizia, i componenti rimarranno per 2/3 di natura togata, cioè giudici e pubblici ministeri, mentre per 1/3 di natura laica, mantenendo così le medesime proporzioni previste ad oggi per il Consiglio Superiore della Magistratura.
Da sottolineare, infine, che nell’Unione Europea 21 paesi membri su 27 hanno una magistratura che si fonda sulla separazione delle carriere dei magistrati requirenti e dei magistrati giudicanti. La separazione, invece, non è presente in quei paesi membri che devono ancora disancorarsi, parzialmente, dal recente passato autoritario che li ha caratterizzati, come Romania e Bulgaria.
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B. Mistificazioni dei “sostenitori del no”.
Al fine di consentire una valutazione oggettiva e consapevole della riforma, si riportano di seguito le principali mistificazioni utilizzate dai “sostenitori del no”.
- Non è vero che verrebbe meno l’autonomia della magistratura e che il pubblico ministero verrebbe assoggettato al potere esecutivo. Infatti, l’art. 104, nella versione proposta dal referendum, dispone che “La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente”. Pertanto, la magistratura requirente viene riconosciuta come una magistratura a tutti gli effetti, autonoma e indipendente da ogni altro potere, compreso quello esecutivo, con le medesime garanzie previste per la magistratura giudicante, e dunque sottoposta esclusivamente alla legge.
- Non è vero che la componente di nomina politica verrebbe rafforzata o incrementata rispetto a quanto previsto dalla presente disciplina. Invero le proporzioni rimarrebbero invariate, prevedendosi una composizione con 2/3 di togati e 1/3 di laici.
- Non è vero che il sorteggio riguarderebbe i soli componenti togati; invero, anche i componenti laici verrebbero selezionati tramite sorteggio; in particolare, il sorteggio dei membri laici verrebbe effettuato tra soggetti (quali avvocati e professori ordinari di università in materie giuridiche con almeno 15 anni di esercizio) iscritti in apposito elenco, individuati tramite voto a maggioranza qualificata del parlamento in seduta comune; infatti, trattandosi di organi di garanzia, sulla base degli orientamenti della dottrina giuridica, non è possibile la nomina di tali soggetti tramite voto a maggioranza semplice del parlamento.
- Non è vero che il sorteggio andrebbe a ridurre le garanzie dei magistrati, ma, anzi, andrebbe a proteggere e assicurare l’indipendenza dell’intera magistratura e dei soggetti che non appartengono alle correnti, ponendo così fine al fenomeno di nomina dei membri del CSM su base correntizia. Fenomeno divenuto particolarmente noto a seguito delle vicende del c.d. Caso Palamara, dal quale è emerso chiaramente che le carriere dei magistrati dipendono direttamente dalle decisioni correntizie e non dai meriti dei singoli magistrati, come logicamente dovrebbe essere. Il sorteggio, dunque, consentirebbe di interrompere il legame tra elettore e eletto che oggi sussiste nella nomina dei componenti del CSM.
C. Conclusioni.
Dunque, “sostenere il sì” al referendum costituzionale è espressione di un giudizio conforme ai principi liberal-democratici dello stato di diritto e, soprattutto, è un voto che va nell’interesse non della politica, o peggio ancora dell’attuale maggioranza, ma direttamente del cittadino, il quale ha diritto ad essere sottoposto ad un processo equo e imparziale, e non, come ora, ad un processo ove sussiste il rischio di commistioni tra funzioni requirenti e funzioni giudicanti, derivante dalla identità di carriera e di autogoverno della magistratura.
Prof. Avv. Sergio MENCHINI
Professore Ordinario di diritto processuale civile nell’Università di Pisa.
Professore Ordinario di diritto processuale civile nelle Università di Ferrara, di Firenze e di Pisa
