Il Comando Provinciale di Lucca prosegue le attività di polizia economico – finanziaria nel quadro del costante monitoraggio del corretto adempimento degli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio, attraverso attività ispettive che postulano una mirata selezione dei soggetti mediante un approccio basato sul rischio di vulnerabilità all’immissione di patrimoni illeciti nell’economia legale.

In particolare, negli ultimi mesi sono stati svolti dal locale Nucleo PEF diversi interventi nei confronti di soggetti sottoposti all’osservanza degli obblighi antiriciclaggio, la cui pianificazione è stata orientata dalla cognizione dei fenomeni di criminalità finanziaria più diffusi in alcuni settori dell’economia.

La selezione ha riguardato, nello specifico, anche n. 2 professionisti giuridico-contabili, esercenti l’attività di servizi forniti da dottori commercialisti, che da accertamenti pregressi di polizia erano risultati aver posto in essere condotte potenzialmente idonee a pregiudicare l’efficacia dei presidi antiriciclaggio.

Giacché, i successivi riscontri operativi effettuati dagli specialisti del Nucleo hanno consentito di rilevare che uno dei due professionisti non ha adempiuto agli obblighi di segnalazione di operazioni sospette, omettendo, pur avendo sufficienti elementi per farlo, di inoltrare all’U.I.F. nr. 28 comunicazioni della specie.

Il presidio antiriciclaggio predisposto dal professionista in argomento è risultato, inoltre, carente anche per quanto attiene all’adeguata verifica della clientela, ove in alcuni casi ha omesso di identificare i propri clienti e, in altri, non ha eseguito correttamente l’adeguata verifica secondo l’approccio basato sul rischio, rendendosi responsabile di ulteriori nr. 38 violazioni.

Il professionista, in relazione alle due condotte omissive, è stato così destinatario di un accertamento di violazioni amministrative, che prevede sanzioni irrogabili dall’Autorità preposta, da euro 2.500,00 a euro 50.000,00 per l’omessa adeguata verifica e da euro 30.000,00 a euro 300.000,00 per l’omessa segnalazione di operazioni sospette.

L’altro professionista, invece, si è reso responsabile di una condotta omissiva, frutto di più violazioni degli obblighi di adeguata verifica della clientela, sanzionata con l’applicazione della sanzione amministrativa in misura fissa di euro 2.000,00.

Giova precisare che il fine della normativa di cui trattasi è quello di consentire l’individuazione di situazioni a rischio, così come tratteggiate dai cc.dd. indicatori di anomalia nella disponibilità dei soggetti obbligati, funzionali poi all’invio all’U.I.F. di eventuali segnalazioni di operazioni sospette connesse a motivi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

In tale contesto, l’azione del Corpo ha come scopo quello di verificare il buon funzionamento del sistema di prevenzione antiriciclaggio disciplinato dal legislatore, a tutela dell’integrità del sistema economico-finanziari