Con riferimento a quanto apparso sulla stampa locale il 7 marzo 2017 è necessario puntualizzare quanto segue:
1) Relativamente al presunto mancato rispetto della prescrizione inerente il rapporto 30/70, vista la validità dell’AIA, letta la suddetta prescrizione, (di seguito riportata), vista l’assenza di alcuna indicazione temporale in merito, si evince che la suddetta prescrizione si deve intendere da rispettare alla conclusione dei 10 anni di validità dell’AIA stessa.
2) I valori di amianto in fibre libere, rilevate da ARPAT con tecnica SAM, risultano pari a 0,1 fibre per litro di aria, nella zona adiacente l’area di scarico, e pari a inferiore a 0,1 fibre per litro nelle aree uffici e pesa.:
Tali limiti sono:
a. inferiori di 10 volte i limiti “indicati da OMS sull’esposizione per l’intera vita della popolazione”;
b. inferiori di 1.000 volte il valore limite previsto per l’esposizione dei lavoratori alle fibre di amianto, riportato all’art. 254 del D. Lgs. 81/08, (indicato in 0,1 ff/centimetro cubo di aria come media su un tempo di 8 ore),
c. inferiori di 500 volte il limite previsto come soglia di allarme nelle aree circostanti i cantieri di bonifica,
d. inferiori di 20 volte il limite da non superare per la restituibilità dei cantieri di bonifica di amianto.
Si rileva peraltro che la presenza di fibre di amianto sia riconducibile alle operazioni di scarico è solo presunta.
3) Nella relazione si evidenzia la presenza di triclorometano nei piezometri 5 e 10.
• Il PZ 10 è posto “a monte della discarica”, e presenta una concentrazione di 0,44 microgrammi/litro,
• il PZ5 è a valle del PZ10 e presenta una concentrazione di 0.18 microgrammi/litro:

appare evidente anche ai profani, che la presenza di questo contaminante NON può essere attribuita all’attività della discarica.
Facciamo infine presente, in risposta di alcune affermazioni circa l’irreprensibilità dei conferitori e dei trasportatori che afferiscono in discarica, che le procedure di omologa di tutti i soggetti prevedono la verifica dell’iscrizione agli elenchi nelle Prefetture competenti (White List) delle imprese ISCRITTE nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizio ed esecutori di lavori non soggetti a rischio di infiltrazione mafiosa (art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012; D.P.C.M. 18 Aprile 2013 e successive modificazioni), e che i soggetti privi di tale qualifica non possono avere alcun rapporto con PAA.
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Il Consiglio di Amministrazione