Aveva chiesto, e ottenuto, dal suo datore di lavoro un permesso 104, cioè il diritto – stabilito dalla legge 104 del 1992, appunto – ad avere un permesso retribuito di tre giorni al mese per assistere la madre novantenne. L’uomo, però, dipendente di una catena di ristorazione autostradale, viene scoperto dalla stessa azienda, nei giorni di permesso 104, non al capezzale della mamma ma a lavorare dietro a un bancone che non è quello della stazione di servizio, bensì quello del bar sotto casa, gestito dai figli.
L’azienda, a quel punto, fa scattare il licenziamento nei confronti del suo dipendente per “abuso fraudolento del permesso e assenza ingiustificata”. Il lavoratore, tuttavia, si sente discriminato, vittima di un provvedimento ingiusto e fa ricorso al giudice del lavoro, davanti al tribunale di Massa. E il giudice gli dà ragione: “Tre soli giorni di assenza ingiustificata – è in sostanza l’argomentazione sostenuta nell’ordinanza 978 del 2016 – non bastano per giustificare il licenziamento”. A questo punto, interviene la legge Fornero: fino al 2012, per effetto della sentenza del tribunale, il lavoratore avrebbe dovuto, ex articolo 18, essere reintegrato al posto di lavoro. L’articolo 18, però, è stato riformato (dalla riforma Fornero) e l’azienda viene dunque condannata a pagare un indennizzo a favore del dipendente “infedele”: dodici mensilità. In altre parole: il giudice ritiene illegittimo il licenziamento, l’azienda paga l’indennizzo e il lavoratore non viene reintegrato.
La vicenda massese è stata presa come esempio da Pietro Ichino, senatore Pd e giuslavorista, il quale in un tweet scrive: «Una sentenza del tribunale di Massa aiuta a capire perchè la riforma dei licenziamenti in Italia è oggi in Italia indispensabile”. Sul suo sito “pietroichino.it” il professore argomenta poi la sua posizione proprio “trattando” il caso massese del lavoratore che egli chiama “signor Lino” di avere una madre novantenne. «Poiché ritiene che la catena datrice di lavoro possa sopravvivere benissimo anche senza di lui, mentre per il bar sotto casa la sua prestazione è preziosa – scrive Ichino – chiede e ottiene tre giorni al mese di permesso retribuito, a norma della legge n. 104/1992, allegando la necessità di accudire la genitrice bisognosa di aiuto, salvo poi dirottare l’aiuto in favore dell’esercizio gestito dai figli. La frode, l’abuso che finisce coll’essere un attentato al diritto di chi veramente è nella necessità di assistere un parente gravemente disabile, non vengono in considerazione».
Quanto alla sentenza, il professore commenta: «Essendo accertato che una mancanza, sia pur ritenuta dal giudice veniale, è stata commessa, il datore di lavoro viene condannato soltanto a pagare dodici mensilità di indennizzo. Sempre troppe, intendiamoci; ma almeno al datore stesso viene risparmiata la beffa di dover anche reintegrare il signor Lino nel posto di lavoro con tutti gli onori e di dover lanciare agli altri dipendenti il messaggio secondo cui dei permessi della legge 104 si può abusare impunemente».
il tirreno