Visto che con i festeggiamenti di Carnevale si propone il problema dell’uso indiscriminato e pericoloso di materiali schiumogeni contenuti in bombolette spray,di uova e farina;
Visto che l’uso di tali prodotti può mettere in serio pericolo i beni e la salute pubblica della cittadinanza;
Visto l’art. 15 del Nuovo Codice della Strada che prevede sanzioni amministrative a chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1 lettere a), b), f) relativo all’insudiciamento(imbrattare) di strade, manufatti, ect. di proprietà dell’Amministrazione comunale;
Visto il D.Lgs 267/2000;
O R D I N A
Ai commercianti sia in sede fissa che sua area pubblica, operanti nel centro città , di NON VENDERE bombolette schiumogene a spray, e ai minorenni uova e farina il giorno 08.03.2014;
A tutti i cittadini di non usare tali prodotti contro cose e persone;
I trasgressori alle disposizioni della presente ordinanza, saranno puniti per il mancato rispetto delle suddette prescrizioni con sanzione amministrativa e con obbligo accessorio di ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme di legge vigenti;
Gli oggetti o strumenti utilizzati vengono confiscati;
La sanzione amministrativa pecuniaria è applicata ai genitori o al genitore esercente la patria podestà, nel caso di persone minorenni;
La presente ordinanza è resa nota al pubblico, mediante divulgazione Organi di Stampa, sito istituzionale del Comune di Massa,Ufficio Relazioni al Pubblico, Settore Attività Produttive ed affissione all’albo pretorio comunale;
La locale Polizia Municipale e le altre Forze dell’Ordine sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza;