deposito giudiziarioLa Prefettura di Massa Carrara ha avviato la ricognizione dei veicoli giacenti da più di due anni presso le depositerie autorizzate, ” al fine di contribuire alla riduzione degli oneri a carico dello stato di previsione del Ministero dell’interno”,  in attuazione  della Legge di Stabilità, L. 147/2013 (art. 1  commi 444-450).

Come prescritto, si é provveduto a pubblicare i primi elenchi nella sezione “Comunicazione” del sito,  distinti per ditte depositarie, tipologia,  numero di targa e telaio,  corredati dai  dati identificativi del proprietario, risultanti dal pubblico registro automobilistico.

Si informa, inoltre, che i restanti elenchi saranno pubblicati al completamento degli accertamenti tuttora in corso.

 

Cenni sulle disposizioni normative

La Legge di stabilità, nella parte di interesse,  ha previsto che nei trenta giorni  dalla sua entrata in vigore, ( ovvero entro il 30 gennaio 2014) il Prefetto disponga la ricognizione dei veicoli giacenti presso le depositerie autorizzate ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, a seguito dell’applicazione di misure di sequestro e delle sanzioni accessorie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), comunque custoditi da oltre due anni, anche se non confiscati, ovvero di quelli non alienati per mancanza di acquirenti.

Prescrizioni per i proprietari alla pubblicazione degli elenchi

Importante sottolineare che la pubblicazione di ciascun elenco  sul sito della Prefettura ha valore di notifica al proprietario il quale,  entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, può assumere la custodia del veicolo, provvedendo contestualmente alla liquidazione delle somme dovute alla depositeria, con conseguente estinzione del debito maturato nei confronti dello Stato.

Questa circostanza  risulta evidenziata negli elenchi editi sul sito,  con l’avviso che, in caso di mancata assunzione della custodia, si procederà all’alienazione del veicolo presso la ditta  depositaria,  anche ai soli fini della rottamazione.

Per i veicoli non ritirati dal proprietario o dall’ obbligato in solido, decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell’ elenco, la Prefettura notificherà al titolare del deposito l’atto recante la determinazione all’alienazione ed il relativo corrispettivo. L’alienazione si perfeziona con il consenso del titolare del deposito. Successivamente la Prefettura comunicherà l’ avvenuta alienazione al pubblico registro automobilistico competente per l’aggiornamento delle iscrizioni.