camion marmo

Il Sindaco

 

Premesso che i dati rilevati dalla centralina mobile di monitoraggio della qualità dell’aria, installata dalla Provincia di Massa Carrara in Via Carriona presso il Mercato Coperto, segnalano più volte il superamento dei valori limite dei 50 ug/m3 di PM10 previsti dall’Allegato III del Decreto del Ministero dell’Ambiente del 2 Aprile 2002, n. 60 e che tali superamenti avvengono prevalentemente nel periodo di transito consentito ai mezzi per il trasporto dei prodotti derivanti dall’attività estrattiva (da Lunedì al Venerdì);

 

Considerato altresì che l’Allegato III del DM 60/2002 prevede inoltre che non sia superato il valore medio di 40 ug/m3/anno di PM10;

 

Preso atto che con DGRT n. 1325/2003, sulla base della valutazione della qualità dell’aria ambiente e la conseguente classificazione ( allegato 1 ), la Regione ha inserito il Comune di Carrara nelle zone del territorio regionale classificate come Zona di mantenimento della qualità dell’aria A-B, comprendente altri 255 comuni che dovrà essere oggetto di un piano di mantenimento regionale, ai sensi dell’art.9 del D.lgs n. 351/99;

 

Visto il D.lgs 4 Agosto 1999, n. 351, di recepimento della Direttiva 96/62/CE, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente;

 

Vista la Direttiva 1999/30/CE, recepita con Decreto Ministeriale 2 aprile 2002, n.60,  concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente, ed in particolare l’allegato III, con la quale si stabiliva, tra l’altro, che a far data dal 1° gennaio 2005 il valore limite di particelle PM10 nel periodo medio di 24 ore non deve superare i 50 microgrammi/m3 per più di 35 volte l’anno;

 

Visto l’art. 7 bis D.lgs n. 267/2000 introdotto dalla L. 3/03 e mod.dalla L.50/03.

 

Visto l’art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana;

 

Vista la Legge 23 Dicembre 1978, n. 833;

 

Considerato che il Sindaco ai sensi del D.M. 60/2002 e degli artt.5, 6 e 7 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.285, può adottare provvedimenti, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali;

 

Visto il D.lgs 267/00, art. 54;

 

 

 

Vista l’Ordinanza Sindacale n. 19124 del  18.04.2007, con la quale dispone, al fine di recuperare valori nella norma e di salvaguardare la salute dei cittadini, il divieto di circolazione per tutti i veicoli merci N2 e N3, adibiti al trasporto di materiali lapidei, identificati dal Codice della Strada all’art 54 comma 1 lettere d,e,g,h,i,n, con portata superiore a 7,5 tonn, per tutto il giorno successivo alla comunicazione da parte dell’ARPAT dell’avvenuto terzo superamento consecutivo, nell’area urbana come di seguito specificata; 

 

Visti i Bollettini quotidiani della qualità dell’aria inviati dall’ARPAT relativi ai giorni lunedì 16 e martedì 17 e mercoledì 18 Novembre 2009 da cui si rileva l’avvenuto terzo supero consecutivo della media giornaliera del PM10 registrato dalla postazione di Via Carriona, zona Mercato coperto, Carrara;

 

Ritenuto di emanare il presente provvedimento volto alla riduzione del particolato ed alla salvaguardia della salute dei cittadini;

 

Ritenuto inoltre necessario di modificare l’area urbana soggetta alle limitazioni della circolazione prevista nell’ Ordinanza n. 19124 del  18.04.2007 al fine di consentire gli spostamenti dei veicoli all’interno dei bacini marmiferi; 

 

ORDINA

 

Il divieto di circolazione per l’intero giorno (dalle ore 00,00 alle ore 24,00) di venerdì 20 Novembre 2009 per tutti i veicoli merci N2 e N3, adibiti al trasporto di materiali lapidei, identificati dal Codice della Strada all’art 54 comma 1 lettere d,e,g,h,i,n, con portata superiore a 7,5 tonn. nell’area urbana come di seguito specificato:

La zona del territorio comunale soggetta alle limitazioni della circolazione veicolare è la seguente:

Viale XX Settembre (da Via Ficola a Via Roma)- Via Roma (da Viale XX Settembre a Via Don Minzoni) – Via Don Minzoni – Via San Francesco – Via Colonnata – Via Torano – Via Torano Piastra (da impianto lavaggio camion a Viale Marcognano) – Viale Marcognano – Viale Potrignano – Via Apuana – Via Carriona (da Via Torano a Via San Martino)- Centro abitato di Castelpoggio.  Via Carrara Miseglia.

 

 

DISPONE

 

che il presente provvedimento sia affisso all’Albo del Comune di Carrara e che:

  1. l’Ufficio Stampa del Comune di Carrara ne dia comunicazione a tutti gli Organi di Informazione;
  2. l’Ufficio Relazioni con il Pubblico pubblichi la presente ordinanza sulla home page del sito web del Comune di Carrara;
  3. la Polizia Municipale provveda alla installazione della segnaletica lungo le vie di accesso alla città  e nelle strade interessate dalla limitazione al traffico.

 

DISPONE INOLTRE

 

che il presente provvedimento sia inviato da parte del Settore Ambiente a:

– Regione Toscana;

– Prefetto di Massa Carrara;

– Presidente Provincia di Massa Carrara;

– Questore di Massa Carrara;

 

– Comando Polizia Stradale Massa Carrara;

– Comando Stazione Carabinieri Carrara;

– ARPAT Massa Carrara;

– Igiene e Sanità Pubblica dell’ASL n.1;

– Associazioni Datoriali di Categoria;

 

Che il Comando di Polizia Municipale ed il personale designato all’espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui gli Artt. 11 e 12 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285, e’ incaricato del controllo sulla applicazione del presente provvedimento.

 

Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione e/o limitazione del traffico, previsti nel presente atto, è soggetto ad una sanzione amministrativa prevista dall’art.7, comma 13, D.Lgs 285/1992 s.m.i.

 

Di determinare l’immediata esecutività della presente ordinanza.

 

Carrara lì, 19 Novembre 2009

                                                                                  Il Sindaco

                                                                               Angelo Zubbani