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lunedì, 29 luglio, 2019

http://www.antenna3.tv/2019/07/29/bollette-telefoniche-a-28-giorni-la-sentenza-del-consiglio-di-stato-le-ha-dichiarate-illegittime-gli-utenti-avranno-quindi-diritto-al-rimborso-anche-se-nei-mesi-successivi-hanno-poi-cambiato-operato/

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BOLLETTE TELEFONICHE A 28 GIORNI: LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO LE HA DICHIARATE ILLEGITTIME. GLI UTENTI AVRANNO QUINDI DIRITTO AL RIMBORSO ANCHE SE NEI MESI SUCCESSIVI HANNO POI CAMBIATO OPERATORE

di  Margherita Badiali

Bollette telefoniche a 28 giorni, finalmente è arrivata la sentenza del Consiglio di Stato che mette fine alla diatriba sulla fatturazione iniziata nel 2017 e le dichiara, una volta per tutte, illegittime. Adesso è possibile ottenere il rimborso dalle compagnie telefoniche”.

Lo dichiarano Mauro Bartolini, presidente Adoc Alta Toscana, e la responsabile Valentina Sparavelli. “Il 12 luglio il Consiglio di Stato ha finalmente messo fine alla lunga vicenda della fatturazione a 28 giorni, iniziata nel 2017 con le compagnie telefoniche che hanno modificato le tempistiche di invio delle bollette. In pratica gli addebiti venivano effettuati non su base mensile ma ogni 4 settimane, causando aggravi di costo per gli utenti. Una condotta, una decisione unilaterale di fatto, che è stata riconosciuta illegittima dall’Autorità Garante delle Comunicazioni e dal Tar del Lazio. Ora – proseguono – il Consiglio di Stato stabilisce il criterio automatico delle compensazioni: ciò significa che i consumatori non dovranno inoltrare al gestore nessuna richiesta o un modulo ad hoc per la restituzione dei giorni illegittimamente sottratti, che avverrà pertanto automaticamente in bolletta”.

Il riconoscimento del rimborso dovrebbe essere quindi automatico e avvenire in bolletta senza alcuna richiesta: hanno diritto le utenze mobili o quelle convergenti e il periodo soggetto a ricalcolo e rimborso va dal 23 giugno 2017 fino alla ripresa della fatturazione mensile che deve essere avvenuta non oltre il 5 aprile 2018.

Inoltre, secondo Adoc, i consumatori hanno diritto a essere pienamente rimborsati indipendentemente dal fatto che siano ancora clienti dell’operatore che ha – a suo tempo – modificato unilateralmente la fatturazione con cadenza a 28 giorni. “Anche chi nel frattempo ha cambiato operatore o ha chiuso l’utenza dovrà essere tutelato – sottolineano ancora -: esortiamo l’AgCom a definire quanto prima modalità di rimborso adeguate. A ogni modo, per verificare la correttezza delle informazioni e della condotta delle compagnie sull’effettivo rimborso – concludono Sparavelli e Bartolini – vi invitiamo a rivolgervi ai nostri sportelli Adoc di Massa, Carrara e Lunigiana dove potremmo verificare insieme la vostra posizione e il credito a cui si ha diritto. Informiamo da subito, comunque, che in caso di diniego da parte della compagnia è possibile rivolgersi tramite l’associazione dei consumatori alla conciliazione paritetica”.

ore: 15:40 | 

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