A distanza di qualche giorno corre l’obbligo di tornare su un tema, il rapporto tra regolamento urbanistico ed osservazioni, regionali e provinciali, per chiarire alcuni aspetti metodologici e di contenuti.

Comprendiamo che la materia sia complessa, caratterizzata da una molteplicità di interventi normativi che si sono succeduti, talvolta sostituendosi, talaltra sovrapponendosi, e comprendiamo così gli equivoci in cui sono incorsi anche i consiglieri del Movimento 5 Stelle sul tema della perimetrazione del territorio urbanizzato.

Dal punto di vista metodologico le osservazioni di provincia e regione sono un momento, come ampiamente detto, di necessario e doveroso confronto istituzionale finalizzato a chiarire ed arricchire il percorso di approvazione del regolamento urbanistico. Uno strumento che, ricordiamolo, manca da quasi quaranta anni al nostro territorio, con evidenti conseguenze in termini di sviluppo urbano, economico e sociale.

Le osservazioni sono previste per legge e riguardano diversi aspetti: in alcuni casi ci confronteremo sulla modalità di applicazione delle norme, in altri semplicemente andranno più ampiamente chiarite le scelte.

Dal punto di vista contenutistico, le perimetrazione del territorio urbanizzato è stata fatta correttamente. Sono state applicate le norme transitorie come previsto dall’art. 230 della legge regionale toscana 65/2014 che recita:  I Comuni che hanno avviato il procedimento di Vas del regolamento urbanistico ai sensi della l.r. 10/2010 e che, alla data di entrata in vigore della presente legge _ novembre 2014_, abbiano concluso le consultazioni della fase preliminare di cui allarticolo 23 della l.r. 2010  – come nel caso del Comune di Massa _ adottano e approvano il regolamento urbanistico con i contenuti della l.r. 1/2005, solo con riferimento al territorio urbanizzato così come definito dallarticolo 224.

L’art. 224 della L/R 65/2014, quindi, diventa la norma da prendere in esame per definire il perimetro e dispone: “Nelle more della formazione dei nuovi strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica adeguati ai contenuti della presente legge, si considerano territorio urbanizzato le parti non individuate come aree a esclusiva o prevalente funzione agricola nei piani strutturali vigenti al momento dellentrata in vigore della presente legge, o, in assenza di tale individuazione, le aree a esclusiva o prevalente funzione agricola individuate dal PTC o dal PTCM.

Il Progetto di Regolamento Urbanistico del Comune di Massa ha dunque recepito le disposizioni della legge regionale e tutte le aree classificate a “prevalente od esclusiva funzione agricola”, individuate nelle tavole del Piano Strutturale B3a e B3b relative ai “sistemi ed i sottosistemi funzionali”,  sono state escluse dal perimetro del Territorio Urbanizzato. Quindi nessuna, ripetiamo, nessuna discrezionalità nell’individuazione delle aree da urbanizzare ma pedissequa applicazione di un, pur complesso, sistema normativo.

E’ chiaro che la definizione del perimetro urbanizzato è un tema centrale del regolamento urbanistico. Proprio per questo il criterio adottato era stato più volte illustrato nel corso degli incontri partecipativi precedenti all’adozione del RU, come nel caso dell’incontro su “La nuova legge regionale n. 65/2014 sul governo del territorio ed il Regolamento urbanistico del Comune di Massa” organizzato dal Comune di Massa il  4 Giugno 2015.

 

 

Massa, 21 gennaio  2016                                                                  L’ Amministrazione comunale