E’ entrata in vigore ieri (lunedì 23 luglio 2018) con la pubblicazione sul Burt la modifica all’ art. 230 LR 65/14. Scongiurato quindi a Massa anche l’eventuale rischio di una vacatio legis.
I comuni toscani che in base al comma 1 dell’ art. 230 di tale legge abbiano cioè adottato il Regolamento urbanistico ma non lo abbiano approvato nei tre anni successivi sono fatti salvi da nuovi interventi edilizi finchè non approvino il regolamento medesimo oppure non adottino un nuovo piano strutturale o non avviino il procedimento di formazione del nuovo piano strutturale intercomunale.
Come spiegato in conferenza stampa lo scorso 19 giungo dal sindaco Francesco Persiani e dal dirigente Vinicio Ticciati il “vulnus” o “vuoto normativo” che rischiava di inficiare tutto il lavoro fin qui fatto a Massa verso un nuovo regolamento urbanistico comunale è stato infatti colmato prima dal punto di vista sostanziale con l’approvazione della modifica alla legge da parte del Consiglio regionale e adesso anche dal punto di vista formale con la pubblicazione della stessa modifica legislativa sul Burt.

LEGGE REGIONALE 20 luglio 2018, n. 36
Disposizioni transitorie per l’approvazione deipiani attuativi dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane.
Introduzione di limitazioni all’attività edilizia per i comuni che hanno avviato il procedimento di VAS del regolamento urbanistico prima della data di entrata in vigore della l.r. 65/2014. Modifiche alla l.r. 65/2014.
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta promulga la seguente legge:
SOMMARIO
PREAMBOLO
Art. 1 – Coordinamento con l’articolo 239 bis della l.r. 65/2014. Modifiche all’articolo 113 della l.r. 65/2014
Art. 2 – Termine per l’approvazione dei piani attuativi dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane. Inserimento dell’articolo
239 bis nella l.r. 65/2014
Art. 3 – Inserimento di un termine finale in caso di mancata approvazione del regolamento urbanistico per i comuni che hanno avviato il procedimento di VAS prima del 27 novembre 2014, data di entrata in vigore della l.r. 65/2014. Modifiche all’articolo 230 della l.r. 65/2014.
Art. 4 – Entrata in vigore
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo
10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) ed, in particolare, gli articoli 113 e 114 nonché 230;
Visto l’accordo di copianificazione, sottoscritto tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e la Regione Toscana in data 11 aprile 2015;
Vista la deliberazione del Consiglio Regionale 27 marzo 2015, n. 37 (Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale “PIT” con valenza di piano paesaggistico.
Approvazione ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio”) pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, in data 20 maggio 2015;
Visto, in particolare, l’allegato 5 della disciplina del piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico, denominato “Schede dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane”;
Considerato quanto segue:
1. In data 22 giugno 2018 è stato sottoscritto dal Ministero dei beni e attività culturali e del turismo e
dalla Regione un atto di condivisione con cui si approva la posticipazione di un anno del termine di applicazione della norma transitoria prevista dall’allegato 5, comma 10, del piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico regionale (Schede dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane);
2. È necessario inserire una disposizione transitoria nella l.r. 65/2014 che, in attuazione degli accordi tra Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e Regione, stabilisca il termine entro il quale sono approvati i piani attuativi dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane;
3. È necessario, altresì, in attuazione degli accordi tra Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e Regione, chiarire che sino all’approvazione dei piani attuativi dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane e,  comunque, sino alla data stabilita dalla legge regionale per l’approvazione degli stessi, trovano applicazione le disposizioni transitorie stabilite dall’allegato 5, comma 10 della disciplina del piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico regionale;
4. È necessario colmare una lacuna normativa riscontrata nella disciplina transitoria di cui all’articolo 230 della l.r. 65/2014 che detta disposizioni per i comuni che hanno avviato il procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) del regolamento urbanistico alla data del 27 novembre 2014, data di entrata in vigore della l.r. 65/2014, ma non hanno successivamente completato il procedimento di adozione o di approvazione del regolamento
urbanistico;
5. È necessario applicare alle fattispecie indicate al punto 4 del presente preambolo le limitazioni all’attività edilizia, in analogia a quanto previsto per le altre casistiche del regime transitorio dalla l.r. 65/2014;
6. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporne l’entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
23.7.2018 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA – N. 31 3
Art. 1
Coordinamento con l’articolo 239 bis della l.r. 65/2014. Modifiche all’articolo 113 della l.r. 65/2014
1. Al comma 1 dell’articolo 113 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), prima delle parole “All’interno dei” sono inserite le seguenti: “Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 239 bis,”.
Art. 2
Termine per l’approvazione dei piani attuativi dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane. inserimento dell’articolo 239 bis nella l.r. 65/2014
1. Dopo l’articolo 239 della l.r. 65/2014 è inserito il seguente: “Art. 239 bis
Termine per l’approvazione dei piani attuativi dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane
1. I piani attuativi dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane di cui all’articolo 113, sono approvati entro la data del 5 giugno 2019.
2. Fino all’approvazione dei piani attuativi dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane e, comunque, non oltre il termine indicato al comma 1, trova applicazione la disciplina transitoria di cui all’Allegato 5, comma 10, della Disciplina del piano paesaggistico approvato con deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37 (Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale
“PIT” con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio”).”.
Art. 3
Inserimento di un termine finale in caso di mancata approvazione del regolamento urbanistico per i comuni che hanno avviato il procedimento di VAS prima del 27 novembre 2014, data di entrata in vigore della l.r. 65/2014.
Modifiche all’articolo 230 della l.r. 65/2014.
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 230 della l.r. 65/2014, è inserito il seguente:
“1 bis. Qualora il regolamento urbanistico sia stato adottato ai sensi del comma 1, e non sia stato approvato nei tre anni successivi, alla scadenza dell’efficacia delle misure salvaguardia contenute nel regolamento urbanistico adottato non sono consentiti gli interventi di cui all’articolo 134, comma 1, lettere a), b), b-bis), f) ed l), fino quando il comune non approvi il regolamento urbanistico medesimo oppure non adotti il nuovo piano strutturale o non avvii il procedimento di formazione del
piano strutturale intercomunale.”.
2. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 230 della l.r. 65/2014, è inserito il seguente: “1 ter. Qualora il procedimento di VAS del regolamento urbanistico sia stato avviato ai sensi del comma 1, e il regolamento urbanistico non sia stato adottato alla data del 27 novembre 2019, scaduto tale termine non sono consentiti gli interventi di cui all’articolo 134, comma 1, lettere a), b), b-bis), f) ed l), fino a quando il comune non adotti il regolamento urbanistico medesimo, oppure non adotti il nuovo piano strutturale o non avvii il procedimento di formazione del piano strutturale intercomunale. Qualora il regolamento urbanistico sia adottato entro il termine di cui al presente comma ma non sia approvato nei tre anni successivi, alla scadenza dell’efficacia delle misure salvaguardia contenute nel regolamento urbanistico adottato, trova applicazione il comma 1 bis.”.
Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubbblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana
(BURT).
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Toscana.
ROSSI
Firenze, 20 luglio 2018
La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 17.07.2018.