A seguito di una serie di controlli, e purtroppo di sanzioni nei confronti di pubblici esercizi relativamente allobbligo del possesso della licenza fiscale per la vendita di prodotti alcolici,  la Confesercenti ricorda che,  il Testo Unico delle accise  (D.Lgs. 26.10.1995 n. 504) stabilisce l’obbligatorietà della denuncia, all’Ufficio dell’Agenzia delle dogane competente per territorio, dell’esercizio di vendita di prodotti alcolici, finalizzata al rilascio di apposita licenza fiscale.

La norma è tuttora vigente e  la violazione dell’obbligo comporta, fra l’altro, dal 1° aprile 2010, l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 3.000 a 30.000 euro.

Pertanto chiunque intende esercitare un impianto di trasformazione, di condizionamento o di deposito di alcole etilico e bevande alcoliche assoggettati ad accisa, compresi gli esercizi di vendita di alcol etilico e di bevande alcoliche, almeno 60 giorni prima di iniziare l’attività deve presentare all’UTF competente per territorio apposita denuncia.

Agli effetti della predetta norma, costituisce esercizio di vendita anche l’insieme degli apparecchi automatici, non installati in apposito locale adibito esclusivamente alla vendita al minuto, gestiti da un medesimo soggetto nell’ambito di uno stesso comune.

Inoltre il  Ministero delle Finanze ha chiarito che sono tenuti a presentare la denuncia ed a munirsi della licenza prevista anche coloro che effettuano la somministrazione di bevande negli spacci interni, nelle mense aziendali e in altri locali non aperti al pubblico, in quanto esercenti attività di vendita ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287. Ed ha precisato che gli esercenti, a scopo di vendita, di depositi di vino, di birra e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra ed i commercianti all’ingrosso di tali prodotti sono tenuti  a presentare denuncia di esercizio di vendita ed a munirsi della relativa licenza.