Alla Procura Regionale della Corte dei Conti per la Toscana
P.zza Mazzini,80
50122 FIRENZE
Oggetto: Esposto–denuncia per possibile danno erariale derivante dalla monetizzazione di ferie non godute a dipendenti del Comune di Massa.
Illustrissimo Procuratore Regionale,
il sottoscritto
Stefano Benedetti, nato a Massa il ..e residente in Massa,..., telefono 320...,
espone quanto segue.
Premessa
Nel corso del quinquennio 2020–2025, presso il Comune di Massa, si è registrata l’adozione di numerosi provvedimenti dirigenziali con i quali l’amministrazione comunale ha disposto la liquidazione e il pagamento di somme di denaro a titolo di monetizzazione di ferie non godute in favore di dipendenti cessati dal servizio per pensionamento.
Tale prassi amministrativa appare meritevole di approfondimento sotto il profilo della legittimità amministrativa e della possibile produzione di danno erariale, alla luce del generale divieto di monetizzazione delle ferie nel pubblico impiego.
Provvedimenti amministrativi segnalati
A titolo esemplificativo, si segnalano le seguenti determinazioni dirigenziali:
Anno 2025
Determinazione dirigenziale n. 2338/2025
Determinazione dirigenziale n. 583/2025
Anno 2024
Determinazione dirigenziale n. 2043/2024
Determinazione dirigenziale n. 42/2024
Anno 2023
Determinazione dirigenziale n. 2845/2023
Determinazione dirigenziale n. 2574/2023
Determinazione dirigenziale n. 2029/2023
Determinazione dirigenziale n. 493/2023
Determinazione dirigenziale n. 436/2023
Anno 2022
Determinazione dirigenziale n. 1460/2022
Anno 2021
Determinazione dirigenziale n. 3370/2021
Determinazione dirigenziale n. 3370/2021
Anno 2020
Determinazione dirigenziale n. 1950/2020
Determinazione dirigenziale n. 747/2020
Determinazione dirigenziale n. 263/2020
Dalla lettura degli atti risulta che, di norma, vengono liquidate le ferie non godute a due o tre dipendenti per ciascun provvedimento, circostanza che lascia presumere una platea significativa di beneficiari, comprendente sia personale con incarichi dirigenziali o apicali sia personale appartenente ad altri livelli dell’organizzazione comunale.
Inquadramento normativo
Nel pubblico impiego vige un principio generale di divieto di monetizzazione delle ferie, sancito dall’art. 5, comma 8, del D.L. 95/2012, convertito nella Legge 135/2012, secondo cui:
le ferie, i riposi e i permessi spettanti al personale delle pubbliche amministrazioni devono essere obbligatoriamente fruiti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi.
Tale principio trova fondamento anche:
nell’art. 36 della Costituzione, che tutela il diritto irrinunciabile alle ferie;
nell’art. 2109 del Codice Civile;
nella disciplina contrattuale del pubblico impiego.
In particolare, l’art. 28 del CCNL del 16 ottobre 2008 conferma il carattere irrinunciabile delle ferie, ribadendo che esse devono essere fruite dal lavoratore.
Sul punto si è espressa anche ARAN, con parere del 9 febbraio 2024, evidenziando che la monetizzazione delle ferie rappresenta una ipotesi del tutto eccezionale, ammissibile soltanto in presenza di circostanze oggettive e non imputabili al lavoratore.
Profili di possibile irregolarità amministrativa
Dall’esame degli atti sopra indicati emergerebbe una motivazione estremamente generica dei provvedimenti di liquidazione.
In particolare, la monetizzazione delle ferie risulta spesso giustificata mediante formule standard quali:
“motivi di servizio”
“ragioni organizzative”
senza tuttavia che vengano specificati
: i concreti impedimenti alla fruizione delle ferie;
le circostanze che avrebbero reso impossibile la programmazione delle stesse;
le iniziative eventualmente assunte dall’amministrazione per garantire la fruizione delle ferie da parte del dipendente.
Tale carenza motivazionale appare particolarmente rilevante in quanto la liquidazione delle ferie costituisce una deroga al principio generale di divieto di monetizzazion
Giurisprudenza europea e obblighi del datore di lavoro pubblico
Secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire concretamente la fruizione delle ferie annuali.
In particolare, la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 6 novembre 2018, causa C-684/16, ha stabilito che:
il datore di lavoro deve dimostrare di aver posto il lavoratore nelle condizioni effettive di fruire delle ferie;
deve invitarlo formalmente a usufruirne entro i termini previsti;
deve informarlo chiaramente della perdita del diritto in caso di mancata fruizione.
Solo laddove tali condizioni risultino soddisfatte può escludersi la responsabilità dell’amministrazione.
Possibili responsabilità amministrativo-contabili
Alla luce di quanto sopra, appare necessario verificare se l’amministrazione comunale abbia:
effettivamente vigilato sulla fruizione delle ferie;
adottato misure organizzative per evitarne l’accumulo;
dimostrato l’impossibilità oggettiva della fruizione delle ferie.
In difetto di tali presupposti, la liquidazione delle ferie potrebbe configurare un indebito esborso di risorse pubbliche, suscettibile di integrare danno erariale.
Eventuali responsabilità amministrativo-contabili potrebbero riguardare:
i dirigenti responsabili dei settori interessati;
il dirigente del settore risorse umane;
nonché il Segretario Generale dell’ente, in relazione alle funzioni di controllo interno sull’attività amministrativa previste dall’ordinamento degli enti locali.
Richiesta
Tutto ciò premesso, il sottoscritto
chiede
che la Procura regionale della Corte dei Conti voglia:
verificare la legittimità delle liquidazioni di ferie non godute effettuate dal Comune di Massa negli anni 2020–2025;
accertare se tali provvedimenti abbiano determinato un danno erariale;
individuare le eventuali responsabilità amministrativo-contabili dei soggetti coinvolti.
Il sottoscritto resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o integrazione documentale che codesta Procura ritenesse necessario acquisire.
Massa,
Con osservanza.
Firma
Stefano Benedetti