Il Tribunale amministrativo regionale della Toscana torna a esprimersi in favore dell’Amministrazione comunale di Carrara e della Regione sul delicato tema dell’escavazione. Dopo le recenti parentesi legate all’articolo 21 e alla mancata presentazione dei dati cava per cava nel contenzioso con Legambiente, i giudici fiorentini si schierano nuovamente con le istituzioni pubbliche, confermando la legittimità degli indirizzi strategici e delle scelte contenute nei Pabe (Piani attuativi dei bacini estrattivi).
Due, in particolare, i ricorsi bocciati in queste ore, entrambi risalenti al 2021 e presentati da società attive nel settore marmifero. Le decisioni confermano il principio secondo cui la pianificazione dell’escavazione può – e deve – tener conto non solo di criteri tecnico-produttivi, ma anche paesaggistici, ambientali e di sostenibilità.
Crinali da tutelare: ricorso della Sam respinto
Il primo caso riguarda il ricorso presentato dalla Società Apuana Marmi – Sam contro Comune di Carrara e Regione Toscana. Originariamente composto da nove punti, il ricorso si era poi concentrato su una sola questione: la presunta illegittimità del capitolo dedicato ai crinali e alle vette da tutelare (allegato A3 delle Norme Tecniche di Attuazione del Pabe). In particolare, la Sam contestava il divieto assoluto di escavazione in superficie nelle aree indicate come “Crinali da tutelare” e le limitazioni all’ampliamento delle cave esistenti, ammesse solo in galleria con accessi posti a quote inferiori.
Secondo la società ricorrente, la metodologia utilizzata per classificare i crinali non teneva conto delle corrette corrispondenze tra le linee di cresta e la rete idrografica regionale, secondo le normative nazionali e regionali di riferimento. In base a una diversa classificazione, le cave coinvolte – Calocara n. 105, Fossalunga n. 71 e Crestola n. 16 – non sarebbero state sottoposte agli stessi vincoli.
Il Tar, tuttavia, ha ritenuto infondato il motivo di ricorso, ribadendo che il criterio seguito dal Comune e dalla Regione è di tipo paesaggistico, differente da quello proposto dai ricorrenti. La scelta di tutelare i crinali, quindi, rientra pienamente nella discrezionalità pianificatoria dell’ente pubblico. Ricorso respinto e spese compensate.
Tetto produttivo: anche la Caro & Colombi viene smentita
La seconda sentenza ha riguardato la Caro & Colombi, che aveva impugnato un altro aspetto del Pabe, sempre contro Comune e Regione. Anche in questo caso, dopo una prima impostazione con quattro punti di contestazione, l’attenzione si era focalizzata su uno solo: l’introduzione del tetto alla produzione sostenibile, considerato illegittimo dalla società, soprattutto in relazione ai dati riferiti alla cava 73 Fiordichiara A.
Secondo i ricorrenti, il periodo di osservazione utilizzato (2014-2017) non era rappresentativo dell’effettivo sviluppo delle lavorazioni più recenti e avrebbe portato a una determinazione non congrua dei volumi di produzione ammessi.
Il Tar ha respinto anche questo ricorso, sottolineando che le quantità sostenibili previste derivano dal Piano regionale cave (Prc) e sono frutto di un duplice metodo di calcolo: lo storico delle produzioni e una stima basata sulle rese in blocchi. I criteri, si legge nella sentenza, sono stati applicati in modo coerente e razionale, rendendo infondate le censure mosse dalla società ricorrente. Anche in questo caso, spese compensate.
Una nuova conferma per la pianificazione pubblica
Le due sentenze si inseriscono in un quadro più ampio che vede sempre più spesso i giudici amministrativi riaffermare la legittimità e la fondatezza delle scelte pubbliche in materia di escavazione. In particolare, emerge con chiarezza il riconoscimento della discrezionalità tecnica e politica di Comuni e Regioni nel bilanciare interessi economici, ambientali e paesaggistici.
Per il Comune di Carrara e la Regione Toscana si tratta di una nuova, importante conferma della bontà dell’impostazione dei Pabe, strumenti urbanistici che mirano a garantire un futuro sostenibile all’attività estrattiva in un territorio di straordinario valore, ma anche di estrema fragilità.
Le scelte strategiche dell’amministrazione, almeno per ora, passano il vaglio dei giudici.