Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto – Guardia Costiera
Marina di Carrara
Sezione Tecnica-Sicurezza e Difesa Portuale
Ordinanza
“Interdizione specchio acqueo antistante il pontile di Marina di Massa”
Il sottoscritto Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del porto di Marina di Carrara,
VISTA la Convenzione di Londra del 20.10.1972 sul regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare COLREG;
VISTI gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;
VISTO il sinistro marittimo occorso il giorno 28.01.2025 alla M/N GUANG RONG (unità di bandiera cipriota, 103,80 metri di lunghezza, 25 metri di larghezza e 5.264 GT, Call sign 5BJV3 e numero IMO 9236133), attualmente incagliata nelle acque antistanti il pontile di Marina di
Massa in posizione 44°00.36’ N – 010°05.80’ E;
TENUTO CONTO CHE la società “FRATELLI NERI S.p.a.” ha formalmente accettato l’incarico dall’armatore e dal P&I per attuare un piano di ispezione, controllo ed intervento sulla nave atto al monitoraggio e al mantenimento delle sue attuali condizioni, nel periodo intercorrente tra la fine della fase di rimozione dei materiali inquinanti già conclusa e fino alla successiva
rimozione o potere ancorante vincolate alla parte prodiera dell’unità e di due linee di catena navale al fine di offrire alla nave un punto di trattenuta a prora della M/N GUANG RONG;
CONSIDERATO che in prossimità della M/N GUAN RONG, nella posizione individuata dalle coordinate latitudine 44°00.380’N e longitudine 010°05.693’E, a circa 100 (cento) metri dalla nave, risulta altresì presente sul fondale l’ancora di sinistra della predetta nave;
CONSIDERATO che la giurisdizione di questo Circondario Marittimo si estende dalla foce del Parmignola al Comune di Forte dei Marmi (escluso);
VISTA la propria ordinanza n. 13 in data 05.03.2025;
VISTI gli esiti degli incontri svolti in data 04.04.2025 e successivamente in data 15.04.2025 tra la Capitaneria di Porto di Marina di Carrara e il Comune di Massa;
RITENUTO necessario tutelare la sicurezza della vita umana in mare e disciplinare gli aspetti inerenti alla sicurezza della navigazione nelle zone di mare interessate dagli interventi ricadenti nella propria giurisdizione;
VISTI gli ulteriori atti d’ufficio.
R E N D E N O T O C H E
Nell’area di mare antistante il pontile di Marina di Massa è attualmente presente la M/N GUANG RONG incagliata in posizione Lat. 44° 00’ 21.6” N – Long.010° 05’ 48” E, su un fondale di circa 3 (tre) metri;
Sul fondale marino, in prossimità della M/N GUAN RONG, risultano presenti un’ancora della
predetta nave in posizione Lat. 44° 00’ 22.8” N – Long. 010° 05’ 41.58” E, nonché ulteriori due
ancore rispettivamente in posizione Lat. 44° 00’ 15.75” N – Long. 010° 05’ 39.52” E e Lat. 44°
00’ 13. 44” N – 010° 05’ 43.35” E.
Essendosi concluse le operazioni di rimozione di tutti i materiali inquinanti presenti a bordo, la
società “FRATELLI NERI S.p.a.” sta attuando un piano di ispezione, controllo ed intervento sulla
nave atto al monitoraggio e al mantenimento delle sue attuali condizioni che proseguiranno fino alla successiva fase di rimozione della nave stessa. L’area di operazioni, meglio dettagliata
nell’articolo 1, è opportunamente delimitata da segnalamenti marittimi.
O R D I N A
Art. 1 – Tutela ed interdizione dello specchio acqueo interessato dall’evento
Ai fini della sicurezza della navigazione e delle operazioni poste in essere dalla ditta incaricata,
all’interno dello specchio acqueo di seguito dettagliato e rappresentato all’interno dell’allegato
stralcio planimetrico, che costituisce parte integrante della presente ordinanza (Datum WGS 84)
A 44° 00’ 26,586” N 010° 05′ 52.962″ E
B 44° 00’ 23,856” N 010° 05′ 49.446″ E
C 44° 00’ 29,322” N 010° 05′ 41.838″ E
D 44° 00’ 24,864” N 010° 05′ 34.674″ E
E 44° 00’ 17,838” N 010° 05′ 33.264″ E
F 44° 00′ 11,050″ N 010° 05′ 42.36″ E
G 44° 00′ 12,996″ N 010° 05′ 51.516″ E
H 44° 00′ 17,988″ N 010° 05′ 58.29″ E
I 44° 00′ 21,600″ N 010° 05′ 53.52″ E
K 44° 00′ 22,320″ N 010° 05′ 53.16″ E
L 44° 00′ 22,824″ N 010° 05′ 50.952″ E
M 44° 00′ 25,638″ N 010° 05′ 54.432″ E
Dal 01 maggio 2025 al 01 luglio 2025 sono interdette:
a) la navigazione, l’ancoraggio e la sosta di qualunque unità, sia da diporto che ad uso professionale;
b) la pratica della balneazione e comunque l’accesso per qualsivoglia altro motivo;
c) l’effettuazione di attività di immersioni subacquee;
d) lo svolgimento di attività di pesca;
e) ogni ulteriore attività connessa all’uso del mare non espressamente autorizzata.
In particolare, per quanto attiene i segnalamenti marittimi delimitanti l’area interdetta:
- nel tratto dal punto A al punto C: cima tarozzata di colore giallo (ovvero cima resa
galleggiante a mezzo di piccole boette galleggianti); - nel tratto dal punto C al punto D: boe di delimitazione del corridoio di lancio
dell’Associazione AEAS realizzato con gavitelli di colore arancione distanziati ad intervalli
non superiori a 40 metri l’uno dall’altro; - nel tratto dal punto D al punto H: gavitelli di colore giallo, muniti di luce intermittente,
posizionati a distanza non superiore a 50 metri l’uno dall’altro. - nel tratto dal punto H al punto L: cima tarozzata di colore giallo (ovvero cima resa
galleggiante a mezzo di piccole boette galleggianti).
Art. 2 – Deroghe
Non sono soggette ai divieti di cui all’articolo 1 le unità della Guardia Costiera e delle altre forze
di polizia e/o governative, autorizzate ad accedere all’area in ragione delle finalità istituzionali
perseguite, nonché i mezzi nautici con i quali l’armatore o il proprietario dichiarino di eseguire
interventi atti a prevenire, ridurre o rimuovere fenomeni di inquinamento marino, nonché
operazioni necessarie alla rimozione dell’unità, previa comunicazione alla Sala Operativa della
Capitaneria di porto di Marina di Carrara.
Art. 3 – Efficacia del provvedimento
Il presente provvedimento viene emanato ai soli fini e per l’espletamento delle funzioni di polizia
marittima e di sicurezza della navigazione previste dal vigente Codice della Navigazione e delle
leggi speciali, nonché per il sicuro svolgimento delle operazioni nautiche, fermo restando il
possesso di qualsiasi diversa autorizzazione di competenza di altre Autorità/organismi,
necessaria per lo svolgimento delle attività di che trattasi.
Art. 4 – Sanzioni e disposizioni finali
I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti:
− a norma dell’art. 53 del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171, se alla condotta di un’unità da
diporto;
− a norma dell’art. 1164 del Codice della Navigazione, in materia di uso del demanio
marittimo;
− a norma dell’art. 1231 del Codice della Navigazione in tutti gli altri casi, autonomamente
o eventualmente in concorso con altre fattispecie, salvo che il fatto non costituisca altro
più grave reato.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui
pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo dell’ufficio e l’inclusione alla pagina
“ordinanze” del sito istituzionale.
L’ordinanza n. 13 emessa in data 05 marzo 2025 è abrogata