IL SINDACO
Vista la nota dell’ ARPAT – Area Vasta Costa – Settore Laboratorio – UO Biologia con segnatura informatica del 04/09/2024 acquisita via email da questo Ente il 05/09/2024 con la quale si rappresenta che, a seguito dei risultati sfavorevoli delle analisi effettuate sui campioni di acqua prelevati in data 03/09/2024, presso la stazione che individua l’area di balneazione denominata “SINISTRA BRUGIANO” – IT009045010011, nel Comune di Massa, l’area di balneazione suddetta è da considerare
TEMPORANEAMENTE NON IDONEA
alla balneazione ai sensi del D.M. 30 marzo 2010 art. 2 comma 4 lettera a.
Tale area è individuata dalle seguenti coordinate degli estremi (WGS 84): “SINISTRA BRUGIANO” – IT009045010011 E 10.094949 – N 44.008134 E 10.096511 – N 44.007017
VISTO l’art. 5 punto b), del D.Lgs n. 116 del 30 maggio 2008;
VISTO l’art. 50 , comma 5 del D. Lvo 18/08/2000, n. 267;
RITENUTO di dover intervenire a salvaguardia dell’igiene e sanità pubblica;
O R D I N A
1) è temporaneamente vietata alla balneazione a seguito dei risultati sfavorevoli delle analisi sui campioni di acqua, l’area di balneazione denominata “SINISTRA BRUGIANO – IT009045010011” , individuata, rispettivamente, dalle seguenti coordinate degli estremi (WGS 84):
“SINISTRA BRUGIANO” – IT009045010011
E 10.094949 – N 44.008134 E 10.096511 – N 44.007017
2) all’U.T.C., competente, di provvedere alla messa in sito dei cartelli di DIVIETO DI BALNEAZIONE conseguenti, in luogo ben visibile, nei tratti di mare sopraindicati;
3) ai concessionari degli arenili interessati dal divieto e precisamente:
nell’area di balneazione SINISTRA BRUGIANO:
– Bagno Vignali
– Bagno Italia
– Bagno Giulia
– Bagno Nettuno
di curare la conservazione dei cartelli nel punto dove vengono installati e comunicare immediatamente al Settore Ambiente del Comune di Massa l’eventuale mancanza degli stessi.
DISPONE
..-..
a) che gli Operatori di Vigilanza ed Ispezione dell’Azienda Regionale per la Protezione
Ambientale, la Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare
sulla corretta esecuzione della presente Ordinanza Sindacale;
b) che i contravventori alla presente saranno denunciati alla competente Autorità Giudiziaria;
c) che avverso al presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla
notificazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana ovvero, in
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni
dalla data di notificazione;
d) che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/90 è il Dirigente
del Settore Ambiente.
IL SINDACO