Quest’oggi ho firmato un’ordinanza contingibile e urgente con decorrenza 12 febbraio
che revoca e sostituisce l’ordinanza del 15 gennaio la quale disponeva regole restrittive in merito all’orario di chiusura delle attività commerciali.
L’ordinanza che – ricordo – aveva come scopo quello di contenere la movida da ultimo sfociata in atti di vandalismo e violenza non più tollerabili, è frutto dell’incontro con i rappresentanti delle associazioni di categoria interessate, le quali si sono assunte l’impegno di collaborare con l’amministrazione, promuovendo il rispetto della stessa ordinanza da parte dei loro associati nonché favorendo ulteriori iniziative quali la predisposizione di apposito personale di vigilanza e l’apposizione di cartelli delle disposizioni sull’orario di consumo e asporto.
Parallelamente, da sabato 12 febbraio l’amministrazione comunale attiverà il terzo turno serale della Polizia Municipale ed è anche in partenza l’installazione di nuove telecamere a seguito dell’ottenimento di un importante finanziamento.
Da domani sera pertanto varranno le seguenti disposizioni: quanto al centro storico le attività dovranno chiudere alle ore 1:00, mentre nel resto del Comune tornerà in vigore l’orario delle ore 2:00. È però fatto divieto ovunque l’asporto e il consumo di bevande in vetro e lattine dopo le ore 22,30 e dopo le 23,30 sarà consentito solo la consumazione nel locale e nelle relative aree pertinenziali attrezzate e autorizzate.
Ho espressamente chiesto al Comandante della Polizia Municipale di mettere in campo controlli severi e puntuali che mirino a garantire il rispetto di questa ordinanza, a fronte del maggiore elasticità dell’atto che da poco ho firmato.
Ringrazio il sig. Prefetto Ventrice per quanto sta facendo per sostenere l’amministrazione in questo percorso. Ringrazio altresì il Questore Cavallo e le forze dell’ordine che sono certo continueranno nel fornire il loro fondamentale contributo come fatto sino ad oggi.
LA ZONA INTERESSATA
Il Sindaco
Francesco Persiani
ORDINANZA DEL SINDACO
Numero | Data |
18 | 11-02-2022 |
IL SINDACO
Premesso che:
con l’ordinanza Sindacale n° 06 del 15.01.2022 è stata stabilita la sospensione delle attività di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande con sgombero di tutti gli avventori presenti (sia all’interno del locale che aree esterne) e relativa chiusura dalle ore 24:00 fino alle ore 05:00 del giorno successivo, per una durata di 30 giorni, in tutto il territorio Comunale in ragione di gravissimi episodi contrari all’ordine pubblico, (con danneggiamento di beni pubblici e privati) e gravemente pregiudizievoli della sicurezza urbana così come stabilito dalla Legge n°48 del 21.04.2017 e s.m.i.;
l’ordinanza Sindacale n° 06 del 15.01.2022 esaurisce i suoi effetti giuridici alla data del 13.02.2022 e pertanto sono state avviate le fasi di comunicazione e confronto dovuto con le associazioni di categoria e privati interessati merito ad una possibile proroga o modifica dell’atto in vigore;
Accertato che il provvedimento sindacale adottato ha consentito di:
mitigare taluni fenomeni di violenza urbana che avevano ingenerato tra dicembre 2021 e Gennaio 2022 timore nella cittadinanza costretta ad assistere a risse ed alterchi nella pubblica via, che tali episodi si realizzavano in modo particolare in adiacenza a locali pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, che vedevano spesso coinvolti giovani avventori presenti all’interno dei locali intenti alla consumazione di alcolici, senza che vi fosse da parte dei titolari una richiesta d’intervento delle Forze dell’Ordine o attuate idonee azioni di prevenzione;
di mitigare il fenomeno del disturbo della quiete pubblica e del riposo delle persone in orari notturni,dove schiamazzi ed urla si protraevano sino alla prime ora del mattino. Tali fenomeni si realizzavano in modo particolare in adiacenza a locali pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, che vedevano spesso coinvolti giovani avventori presenti all’interno dei locali intenti alla consumazione di alcolici;
di mitigare il decadimento della qualità della vita dei cittadini di Massa, con particolare riferimento a coloro che vivendo nel centro storico si sono visti pregiudicare in questi ultimi mesi l’uso di spazi pubblici a causa di tali comportamenti deviati, che vedevano spesso coinvolti giovani ragazzi in qualità di avventori di locali pubblici intenti alla consumazione di alcolici;
Visto quanto sopra descritto ed appurata la volontà dell’Amministrazione Comunale di dare continuità all’azione amministrativa intrapresa a salvaguardia della sicurezza urbana adottando una nuova ordinanza sindacale per ulteriori 30 giorni in quanto strumento normativo adeguato, proporzionato ed idoneo a fronteggiare i fenomeni emergenziali in atto e pregiudizievoli della sicurezza urbana e decoro del territorio;
Dato atto che l’Amministrazione Comunale si è sempre confrontata con le associazioni di categoria dei commercianti prima dell’adozione di ogni atto amministrativo che apponeva modifiche all’orario di apertura degli esercizi pubblici;
Preso atto che 10.02.2022 presso il Municipio di Massa sono state ricevute le associazioni di categoria dei commercianti le quali hanno avanzato le seguenti proposte:
- limitare l’orario di chiusura anticipata dei locali, solo in talune aree del centro storico di Massa, teatro degli eventi di degenerazione urbana ripristinando nel resto del territorio comunale la chiusura alle ore 02:00;
- controllare in modo puntuale l’osservanza dell’orario di chiusura dei locali ed il divieto di somministrazione di alimenti e bevande a minori attraverso una presenza delle Forze dell’ordine sia attraverso una presenza con auto ed uniformi d’istituto che attraverso servizi in abiti civili;
- di perseguire e sanzionare anche attraverso la chiusura coattiva tutti i locali che non si attengono alle regole;
- limitare la vendita per asporto di alcolici in orari serali/notturni e precludere l’attività di vendita per asporto e la somministrazione attraverso contenitori di vetro e lattine;
Considerato che nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico è compito dell’Amministrazione Comunale assicurare una serena e civile convivenza tra cittadini residenti ed attività economiche, contrastando il consumo eccessivo di alcolici al fine di evitare il verificarsi di episodi che pregiudichino il regolare e ordinato svolgimento della vita civile, la quiete e la vivibilità dei centri urbani;
Ritenuto necessario proseguire le azioni di contrasto a fenomeni di insicurezza urbana, in particolare in orario serale e notturno, evitando assembramenti spontanei non controllabili vista la sproporzione tra il numero degli avventori (diversi dei quali in evidente stato di ebbrezza alcolica e, comunque con atteggiamenti provocatori a volte connaturati alle dinamiche “di branco”) e gli organi deputati al controllo;
Ritenuto di fondamentale importanza non vanificare gli importanti risultati raggiunti attraverso l’adozione dell’ordinanza n° 06 del 15.01.2022 oltreché di garantire l’ordinata e serena frequentazione degli spazi pubblici della città, intervenendo con azioni efficaci dirette a ridurre le situazioni di assembramenti limitando le ore di esercizio dei locali pubblici in osservanza dei poteri conferiti ai Sindaci in accordo con le Prefetture;
Dato atto altresì che le azioni da porre in campo – benché extra ordinem – devono conservare il puntuale rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e non ledere o compromettere diritti costituzionalmente protetti, se non entro il limite della protezione di equivalenti diritti costituzionalmente tutelati;
Sussistenti l’attualità del pericolo in relazione al fine settimana in cui solitamente si appalesa in modo maggiore la problematica narrata, conseguentemente l’urgenza in relazione all’indifferibilità dell’intervento e la contingibilità in relazione alla circostanza che il provvedimento ha una efficacia temporale limitata, peraltro modificabile;
Accertato che l’Amministrazione Comunale ha approvato mediante Deliberazione di Giunta Comunale n° 15 del 09.02.2022 un progetto obbiettivo utile ad attivare il servizio serale/notturno da parte del Corpo di Polizia Municipale a partire dal 12.02.2022 sino al 31.12.2022;
Accertato che l’Amministrazione Comunale ha attivato l’installazione di telecamere di videosorveglianza all’interno del centro storico e nelle aree a maggior rischio ed ulteriori investimenti a riguardo saranno adottati nel corso dei prossimi mesi;
Visto che quanto sopra esposto si realizza in un contesto storico in cui l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Dato atto:
- della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- del L. del 23 luglio 2021 nr. 105 che all’art, 1 proroga lo stato d’emergenza epidemiologico al 31 dicembre 2021;
- del L. del 24 dicembre 2021 nr 221 proroga lo stato d’emergenza epidemiologico al 31 Marzo 2022;
Rilevato che, rimane in corso lo stato di emergenza e sussiste la necessità di adottare con sollecitudine rigorose misure di prevenzione del contagio nei rapporti sociali, soprattutto nelle situazioni dove il rischio è maggiore;
Ritenuta pertanto la necessità, ai fini della tutela della salute pubblica, di disincentivare gli assembramenti di persone che potrebbero determinare comportamenti potenzialmente a rischio del diffondersi del virus Covid-19;
Valutato che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte, motivate e suffragate,integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;
Ritenuto opportuno di dover rinnovare l’adozione di adeguate cautele, anche nel rispetto del principio di precauzione richiamato dall’art. 1 della L. 241/90, adottando un’ordinanza limitata nel tempo per 30 giorni con efficacia immediata oltre a ribadire il divieto di assembramento e l’obbligo di osservare scrupolosamente il distanziamento sociale, ad integrazione dei provvedimenti nazionali, con specifica rilevanza per la territorialità cittadina disciplini gli orari delle attività in oggetto, realizzando un rinnovato equilibrio tra persone titolari di interessi parzialmente contrapposti – diritto alla salute, al profitto economico e alla quiete pubblica – ferma la necessità che il diritto alla salute abbia la prevalenza;
Ritenuto che per contrastare il pericolo di contagio da COVID-19, nonché per contrastare gli elementi distorsivi della “movida” notturna sia indispensabile adottare un provvedimento contingibile ed urgente di limitazione delle attività in oggetto presenti all’interno del territorio Comunale che accolgano le richieste avanzate da parte delle associazioni di categoria dei commerciati con la seguente articolazione:
- In tutto il territorio comunale è vietata l’attività di vendita per asporto ed il consumo di bevande incontenitori di vetro e lattine a partire dalle ore 30;
- In tutto il territorio comunale è istituito l’obbligo dalle ore 30 di consumare solo all’interno degliesercizi e aree pertinenziali in concessione, abilitate e attrezzate, con consumazione al tavolo o al bancone;
- la sospensione dell’attività di vendita e di somministrazione con sgombero di tutti gli avventoripresenti all’interno del locale e chiusura del medesimo dalle ore 01:00 fino alle ore 05:00 per il periodo di vigenza della presente ordinanza, nelle aree del Centro storico di Massa in un perimetro ricompreso tra Largo Matteotti, via delle Mura Nord, piazza Settimina, via Zoppi, via Guglielmi, via Cairoli, via Guidoni, Piazza Mercurio, via Bigini, Piazza Martana, via Bastione, via Del Giudice, via Petrarca, via Acquedotto, via Chiesa, piazza Liberazione e via Europa, rappresentate graficamente nell’allegato 1 della presente ordinanza che ne diviene parte
- la sospensione dell’attività di vendita e di somministrazione con sgombero di tutti gli avventoripresenti all’interno del locale e chiusura del medesimo dalle ore 02:00 fino alle ore 05:00 per il periodo di vigenza della presente ordinanza, in tutto il resto del territorio Comunale (non ricompreso nell’allegato 1 della presente);
Valutato che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte, motivate e suffragate,da fatti e situazioni anche all’attenzione dell’Autorità Giudiziaria integrino le condizioni di eccezionalità ed urgenza necessari alla tutela della salute pubblica e sicurezza urbana in quanto compatibili con l’art. 50 e l’art. 54 del D.lgs. 18 agosto 2000 267 che recitano:
L’art. 50 commi 4, 5 e 6 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267: “Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.” (comma 4) e “In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale …” (comma 5), “ In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma” (comma 6) .
L’art. 54, comma 4 del D. Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 e l’art. 54 c.4 bis così come modificato dall’art. 8 c.1 lettera b) del D.L. n. 14/2017 convertito con modificazioni dalla Legge n. 48/2017 che testualmente cita: “i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l’incolumità pubblica sono diretti a tutelare l’integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l’insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, […] ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l’illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all’abuso di alcool o all’uso di sostanze stupefacenti”;
L’art.54 comma 6 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 che testualmente cita: “[..] per motivi di sicurezza urbana, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici [..] adottando provvedimenti di cui al comma 4”;
Vista la Legge 48/2017 prevede infatti un ampliamento dei poteri del primo cittadino, con importanti modifiche al Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D.lvo 18 agosto 2000, ovvero:
- il sindaco, quale rappresentante della comunità locale, può adottare ordinanze dirette a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;
- per la tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in determinate aree urbane interessate da notevole afflusso di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, il sindaco può disporre con ordinanza non contingibile e urgente e per un periodo comunque non superiore a 60 giorni, limitazioni in materia di orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;
- le ordinanze contingibili e urgenti che il sindaco può adottare, quale ufficiale del Governo ex art. 54 T.U. Enti locali, sono dirette a prevenire e contrastare le situazioni che favoriscono l’insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l’accattonaggio con impiego di minori e disabili, o fenomeni di abusivismo, quale l’illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all’abuso di alcool o all’uso di sostanze
Accertato che oltre al puntuale riferimento normativo sopra esplicitati la presente ordinanza trova ulteriore legittimità e sostegno giuridico in atti regolamentari già approvati dall’Ente Locale e da leggi di rango superiore quali:
- Deliberazione n 25 del 15.05.2014 il C.C. approvava il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Massa, entrato in vigore in data 31.05.2014 e successivamente variato con deliberazione di C.C. nr.140 del 24.07.2019 sono state definite le aree DASPO e successiva Deliberazione di C.C. nr.139 del 20.09.2021 sono state approvate le relative
- R Toscana 23-11-2018 nr. 62 Codice del Commercio, con particolare riferimento all’art.
48 comma 6° in cui si recita “ la somministrazione di bevande alcoliche può essere limitata o vietata dal Comune in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico;
- La Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (cosiddetta Direttiva Bolkestein), relativa ai servizi del mercato interno, riconosce, quali limiti all’accesso alle attività di servizi ed al loro esercizio i “motivi di interesse generale“, riconosciuti dalla Corte di Giustizia Europea, tra i quali “l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza, l’incolumità pubblica, la sanità pubblica, la tutela dell’ambiente, incluso l’ambiente urbano, il mantenimento dell’ordine sociale, la sicurezza stradale”, riconoscendo alle autorità amministrative la facoltà di disporre limitazioni rese a tal fine necessarie,secondo i principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione;
Visto che sussistono i presupposti di fatto e di diritto, per l’adozione di un provvedimento contingibile ed urgente,in continuità con quello già emesso per ulteriori 30 giorni per poter superare e fronteggiare la fase emergenziale in atto in deroga alla vigente normativa in materia di orari di apertura degli esercizi;
Informata preventivamente, per i profili di ordine e sicurezza pubblica, la Prefettura di Massa ai sensi dell’art.54 comma 4;
Informate preventivamente le principali Associazioni di Categoria Professionali portatrici degli interessi diffusi degli operatori economici interessati dalla presente ordinanza;
ORDINA
- Che in tutto il territorio comunale sia vietata l’attività di vendita per asporto ed il consumo dibevande in contenitori di vetro e lattine a partire dalle ore 30;
- Che in tutto il territorio comunale sia istituito l’obbligo dalle ore 23.30 di consumare soloall’interno degli esercizi e aree pertinenziali o date in concessione, abilitate e attrezzate, con consumazione al tavolo o al bancone.
- La sospensione dell’attività di vendita e di somministrazione con sgombero di tutti gli avventoripresenti all’interno del locale e chiusura del medesimo dalle ore 01:00 fino alle ore 05:00 per il periodo di vigenza della presente ordinanza, nelle aree del Centro storico di Massa in un perimetro ricompreso tra Largo Matteotti, via delle Mura Nord, piazza Settimina, via Zoppi, via Guglielmi, via Cairoli, via Guidoni, Piazza Mercurio, via Bigini, Piazza Martana, via Bastione, via Del Giudice, via Petrarca, via Acquedotto, via Chiesa, piazza Liberazione e via Europa, rappresentate graficamente nell’allegato 1 della presente ordinanza che ne diviene parte
- La sospensione dell’attività di vendita e di somministrazione con sgombero di tutti gli avventoripresenti all’interno del locale e chiusura del medesimo dalle ore 02:00 fino alle ore 05:00 per il periodo di vigenza della presente ordinanza, in tutto il resto del territorio Comunale (non ricompreso nell’allegato 1 della presente);
- La presente ordinanza revoca e sostituisce la precedente Ordinanza Sindacale n° 15.01.2022;
- La presente ordinanza dispone i suoi effetti giuridici da Sabato 12.02.2022 sino Domenica 13.03.2022;
FORMULA ESECUTIVA
Il presente atto – diventato efficace ed esecutivo conformemente alle previsioni degli articoli 21-bis e 21- quater della L. 241/90 – deve essere portato ad esecuzione. Pertanto, chiunque cui spetti, per legge, in relazione alle proprie competenze, è comandato per l’esecuzione della parte precettiva dello stesso.
A V V E R T E
che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, sarà applicata la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, l’immediata chiusura dell’esercizio nonché, nei casi di reiterazione, proposta al Questore territorialmente competente l’adozione del provvedimento di cui all’art. 100 TULPS.
C O M U N I C A
che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Toscana entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all’albo pretorio on line, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.
DISPONE
la trasmissione del presente provvedimento a:
- Prefettura di Massa ;
- Questura di Massa ;
- Comando Compagnia Carabinieri di Massa ;
- Pubblicazione sull’Albo Pretorio
La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.
F.to Francesco Persiani – Sindaco di Massa