Nel 2016, dopo la sostituzione del contatore del gas, un consumatore si era visto recapitare una bolletta “folle” di circa 1.500 euro a titolo di conguaglio per un numero astronomico di metri cubi di gas. E così, dopo essersi rivolto a Confconsumatori in seguito allo scaricabarile di responsabilità tra la società di vendita del gas e quella di distribuzione, ha pagato e ha agito nei confronti del fornitore per chiedere la restituzione della somma.

Tramite l’avvocato Francesca Galloni della Confconsumatori di Massa Carrara ha citato in giudizio il venditore del gas che, a sua volta, ha chiamato in garanzia la società che gestisce la rete pubblica del gas. Adesso, finalmente, con la sentenza 217/2021 il giudice di pace ha accolto la domanda dell’utente e condannato la società di vendita alla restituzione delle somme, ma soprattutto ha confermato e sancito il principio secondo il quale le letture del contatore possono essere superate anche con presunzioni semplici e – ad esempio – un consumo superiore di circa 810 metri cubi di gas all’anno rispetto alla media nazionale è chiaro sintomo di non funzionamento e inattendibilità del contatore. Il giudice di pace, confermando le tesi dei consumatori, ha aggiunto che non occorre neppure chiedere la verifica del contatore e che la tardiva lettura da parte del consumatore e la tardiva fatturazione del venditore costituiscono anomalie che non fanno emergere la prova del credito. «Infatti – precisano da Confconsumatori – la prova del credito, come è chiaro, incombe sulla società di vendita del gas e non sul consumatore/utente».

Prosegue dunque in tutta la Toscana la tutela degli utenti del gas nei confronti di venditori e distributori. Gli interessati possono rivolgersi a Confconsumatori: tutti i contatti sono sul sito www.confconsumatoritoscana.it, dove sarà pubblicato anche il testo della sentenza.