Nessun provvedimento è stato assunto dalla Regione Toscana per revocare le regole in materia di facile rimozione delle strutture degli stabilimenti balneari sulle aree di Demanio marittimo. E’ infatti in vigore a tutti gli effetti la norma che definisce le caratteristiche delle strutture di facile rimozione inserita nel regolamento di attuazione del testo unico del turismo.
Tale norma detta i criteri per individuare le opere di facile rimozione e sgombero realizzabili sul demanio marittimo. In estrema sintesi si tratta di strutture che “…possono essere completamente rimosse utilizzando le normali modalità offerte dalla tecnica, con conseguente riduzione in pristino dei luoghi nello stato originario, in non più di novanta giorni”.
E’ vero che l’Agenzia del demanio della Toscana ne ha più volte sollecitato l’abrogazione perché ritenuta a suo vedere di competenza dello Stato. La Regione Toscana ha invece, a suo tempo, ritenuto che l’intervento regionale non entrasse in conflitto di competenza con lo Stato. Al contrario, tende a colmare un vuoto normativo considerando che sia l’articolo 49 del codice della navigazione che l’articolo 1, commi 251 e seguenti della legge 296/2006 non contengono alcuna definizione delle opere di facile rimozione o, per converso, di quelle inamovibili.
Proprio per confrontare tecnicamente queste posizioni, la Giunta regionale ha comunque ritenuto di costituire un tavolo di lavoro interistituzionale, composto da rappresentanti della Regione, dell’Agenzia del demanio, del Provveditorato delle Opere Pubbliche e del Comando delle Capitanerie di Porto. Il suo compito sarà di stabilire criteri univoci per la classificazione delle opere di facile rimozione insistenti sul demanio marittimo.