Premesso che:

con Ordinanza Sindacale 175 del 23.09.2021, veniva adottato il divieto di somministrazione e di vendita per asporto di bevande contenute in bottiglia/bicchieri di vetro sino al 31.12.2021;
 nel territorio della Città di Massa, nonostante le misure di contrasto degli effetti discorsivi della “movida”, persiste una situazione di degrado urbano; tali criticità sono aggravate dalla presenza nella zona di attività commerciali e pubblici esercizi che praticano la vendita di bevande anche in orario serale e notturno;
 i fenomeni sopra descritti stanno ingenerando la percezione di una crescente insicurezza sociale che rende difficoltosa la vita dei residenti e dei cittadini in genere;

Considerato che è volontà dell’Amministrazione Comunale adottare tutte le misure necessarie e idonee contrastare efficacemente le cause del degrado e del pericolo per la sicurezza urbana venutesi a creare nell’area indicata;

Considerato che nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico è compito dell’Amministrazione Comunale assicurare una serena e civile convivenza tra cittadini residenti ed attività economiche, contrastando il consumo eccessivo di alcolici al fine di evitare il verificarsi di episodi che pregiudichino il regolare e ordinato svolgimento della vita civile, la quiete e la vivibilità dei centri urbani;

Ritenuto necessario contrastare, in particolare in orario serale e notturno, le situazioni che generano, assembramenti spontanei non concretamente controllabili vista la sproporzione tra il numero degli avventori (diversi dei quali in evidente stato di ebbrezza alcolica e, comunque con atteggiamenti provocatori a volte connaturati alle dinamiche “di branco”) e gli organi deputati al controllo;

Visti i recenti esposti presentati da gruppi di cittadini dai quali si evidenziano gravi problematiche legate alla “movida” notturna;

Dato atto che si ha notizia di particolari assembramenti unitamente a consumi di alcool che hanno condotto a episodi di spregio del decoro, generando quindi criticità anche in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica oltreché di tutela della quiete pubblica;

Ritenuto che il protrarsi di assembramenti di persone in limitate aree prospicienti i locali più attivi in orari notturni, oltre a costituire pericolo per la salute pubblica, crea anche profondo disagio ai residenti delle aree limitrofe specie riconnesso al consumo di alcolici, che contribuisce significativamente ad incrementare lo stato di euforia degli avventori, decrementandone i freni inibitori, cui conseguono fenomeni derivanti dall’ubriachezza quali: la mancanza di controllo del tono di voce e delle espressioni verbali, la necessità di espletare i bisogni fisiologici che la predetta perdita di controllo rende talvolta non limitati ai soli servizi igienici, senza sottacere l’intuibile disattenzione nel rispettare il distanziamento sociale o l’utilizzo della mascherina anche all’aperto quando non è possibile rispettare la distanza droplets;

Considerato quindi che il continuo e notevole addensamento di persone costituisce pericolo per la salute pubblica;

Ritenuto di fondamentale importanza scongiurare una vanificazione degli importanti risultati raggiunti attraverso il distanziamento sociale e il rispetto del divieto di assembramento, oltreché di garantire l’ordinata e serena frequentazione degli spazi pubblici della città, intervenendo con azioni efficaci dirette ridurre le situazioni di assembramenti limitando le ore di esercizio dei locali pubblici;

Dato atto altresì che le azioni da porre in campo benché extra ordinem devono conservare il puntuale rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e non ledere o compromettere diritti costituzionalmente protetti, se non entro il limite della protezione di equivalenti diritti costituzionalmente tutelati;

Sussistenti l’attualità del pericolo in relazione al fine settimana in cui solitamente si appalesa in modo maggiore la problematica narrata, conseguentemente l’urgenza in relazione all’indifferibilità dell’intervento e la contingibilità in relazione alla circostanza che il provvedimento ha una efficacia temporale limitata, peraltro modificabile;

Accertato che quanto sopra esposto si realizza in un contesto storico in cui l’Organizzazione mondiale della
sanità (OMS) il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di
rilevanza internazionale;

Dato atto:
della delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
del D.L. del 23 luglio 2021 nr. 105 che all’art, 1 proroga lo stato d’emergenza epidemiologico al 31 dicembre 2021;
– del D.L. del 24 dicembre 2021 nr 221 proroga lo stato d’emergenza epidemiologico al 31 Marzo 2022;

Rilevato che, rimane in corso lo stato di emergenza e sussiste la necessità di adottare con sollecitudine
rigorose misure di prevenzione del contagio nei rapporti sociali, soprattutto nelle situazioni dove il rischio è
maggiore;

Ritenuta pertanto la necessità, ai fini della tutela della salute pubblica, di disincentivare gli assembramenti di persone che potrebbero determinare comportamenti potenzialmente a rischio del diffondersi del virus Covid-19;

Valutato che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte, motivate e suffragate,integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

Ritenuto opportuno di dover imporre adeguate cautele, anche nel rispetto del principio di precauzione richiamato dall’art. 1 della L. 241/90, adottando un’ordinanza limitata nel tempo e ciò per la durata di 30 gg dalla pubblicazione che, oltre a ribadire il divieto di assembramento e l’obbligo di osservare scrupolosamente il distanziamento sociale, ad integrazione dei provvedimenti nazionali, con specifica rilevanza per la territorialità cittadina disciplini gli orari delle attività in oggetto, realizzando un rinnovato equilibrio tra persone titolari di interessi parzialmente contrapposti diritto alla salute, al profitto economico e alla quiete pubblica – ferma la necessità che il diritto alla salute abbia la prevalenza;

Ritenuto che per contrastare il pericolo di contagio da COVID-19, nonché per contrastare gli elementi distorsivi della “movida” notturna sia indispensabile adottare un provvedimento contingibile ed urgente di limitazione delle attività in oggetto presenti all’interno del territorio Comunale con la seguente articolazione:
dalle ore 24:00

1. la sospensione dell’attività di vendita e di somministrazione con sgombero di tutti gli avventori presenti all’interno del locale e chiusura del medesimo dalle ore 24:00 fino alle ore 05:00 del giorno successivo per il periodo di vigenza della presente ordinanza;

Valutato che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte, motivate e suffragate, integrino le condizioni di eccezionalità ed urgenza necessari alla tutela della salute pubblica e sicurezza urbana in quanto compatibili con l’art. 50 e l’art. 54 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che recitano:

L’art. 50 commi 4, 5 e 6 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267: “Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge. (comma 4) e “In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale …” (comma 5), In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma” (comma 6) .
L‘art. 54, comma 4 del D. Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 e l’art. 54 c.4 bis così come modificato dall’art. 8 c.1 lettera b) del D.L. n. 14/2017 convertito con modificazioni dalla Legge n. 48/2017 che testualmente cita: provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l’incolumità pubblica sono diretti a tutelare l’integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire contrastare l’insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, […] ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l’illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all’abuso di alcool o all’uso di sostanze stupefacenti”;

L’art.54 comma 6 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 che testualmente cita: “[..] per motivi di sicurezza urbana, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici [..] adottando provvedimenti di cui al comma 4”;

Accertato che oltre al puntuale riferimento normativo di cui agli art. 50 e 54 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 sopra richiamati la presente ordinanza trova ulteriore legittimità e sostegno giuridico in atti regolamentari già approvati dall’Ente Locale e da leggi di rango superiore quali:

Deliberazione n 25 del 15.05.2014 il C.C. approvava il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Massa, entrato in vigore in data 31.05.2014 e successivamente variato con deliberazione di C.C. nr.140 del 24.07.2019 sono state definite le aree DASPO e successiva Deliberazione di C.C. nr.139 del 20.09.2021 sono state approvate le relative modifiche.

L.R Toscana 23-11-2018 nr. 62 Codice del Commercio, con particolare riferimento all’art. 48 comma in cui si recita la somministrazione di bevande alcoliche può essere limitata vietata dal Comune in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico;

La Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (cosiddetta Direttiva Bolkestein), relativa ai servizi del mercato interno, riconosce, quali limiti all’accesso alle attività di servizi ed al loro esercizio i “motivi di interesse generale“, riconosciuti dalla Corte di Giustizia Europea, tra i quali “l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza, l’incolumità pubblica, la sanità pubblica, la tutela dell’ambiente, incluso l’ambiente urbano, il mantenimento dell’ordine sociale, la sicurezza stradale”, riconoscendo alle autorità amministrative la facoltà di disporre limitazioni rese a tal fine necessarie,secondo i principi di necessità, proporzionalità e non
discriminazione;

Ritenuto per le motivazioni citate sussistono i presupposti di fatto e di diritto, per l’adozione di un provvedimento contingibile ed urgente, in deroga alla vigente normativa in materia di apertura degli esercizi;

Informata preventivamente, per i profili di ordine e sicurezza pubblica, la Prefettura di Massa ai sensi dell’art.54 comma 4, che ha espresso parere favorevole;

Informate le principali Associazioni di Categoria Professionali portatrici degli interessi diffusi degli operatori economici interessati dalla presente ordinanza;

ORDINA

A carico dei titolari/conduttori di esercizi di vicinato, esercizi di somministrazione alimenti e bevande ed attività artigianali di alimentare con annesso commercio di cibi e bevande ricadenti nel territorio Comunale di Massa, per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi decorrenti dalla pubblicazione della presente ordinanza

1. la sospensione dell’attività di vendita e di somministrazione con sgombero di tutti gli avventori presenti (sia all’interno del locale che aree esterne) e chiusura del medesimo dalle ore 24:00 fino alle ore 05:00 del giorno successivo per il periodo di vigenza della presente ordinanza con possibilità di rinnovo.

FORMULA ESECUTIVA
Il presente atto diventato efficace ed esecutivo conformemente alle previsioni degli articoli 21-bis e 21- quater della L. 241/90 deve essere portato ad esecuzione. Pertanto, chiunque cui spetti, per legge, in relazione alle proprie competenze, è comandato per l’esecuzione della parte precettiva dello stesso.
A V V E R T E
che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, sarà applicata la sanzione amministrativa da 25,00 ad 500,00, l’immediata chiusura dell’esercizio nonché, nei casi di reiterazione, proposta al Questore territorialmente competente l’adozione del provvedimento di cui all’art. 100 TULPS.
C O M U N I C A
che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Toscana entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all’albo pretorio on line, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni

DISPONE
la trasmissione del presente provvedimento a:
– Prefettura di Massa ;
– Questura di Massa ;
– Comando Compagnia Carabinieri di Massa ;


La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.

F.to Francesco Persiani – Sindaco di Massa