PROTOCOLLO DI INTESA
tra
Prefettura di Massa Carrara
e
Sindaco di Massa
e
Organizzazioni del Terzo Settore
“per la realizzazione di attività di volontariato per i migranti ospiti nelle strutture
di accoglienza presenti nel territorio comunale”

Visti:
– gli articoli 14 e ss del Codice civile recanti disposizioni sulle associazioni, fondazioni e comitati;
– la legge 11 agosto 1991 n. 266 “Legge quadro sul volontariato”;
– la legge 8 novembre 1991, n. 381″Disciplina delle cooperative sociali”;
– la legge 7 dicembre 2000, n.383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”;
– la legge regionale 9 dicembre 2002 n. 42 “Disciplina delle Associazioni di promozione sociale”;
– le legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”;
– il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 “ Testo unico delle disposizioni concernenti disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;
– il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 “Regolamento recante norme dia
attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione”;
– il decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25 “Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme
minime per le procedure applicate negli stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello
status di rifugiato;
– il decreto legislativo 21 febbraio 2014 n. 18 “Attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme
sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione
internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della
protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta;

percorsi finalizzati a superare la condizione di passività dei migranti ospitati attraverso lo
svolgimento di attività di volontariato;
-la promozione dei diritti di cittadinanza e dell’inclusione sociale dei cittadini stranieri e di tutti
coloro che si trovano a vivere condizioni di marginalità o di esclusione rappresenta un valore guida
per le politiche nazionali, dell’Amministrazione regionale e degli Enti Locali del territorio toscano da
realizzarsi attraverso il contributo e la collaborazione di tutti i soggetti istituzionali, del mondo del
lavoro e del Terzo settore presenti sul territorio;
– attraverso lo sviluppo di adeguati processi di integrazione si favorisce la crescita della coesione
sociale e si contribuisce alla prevenzione e al superamento delle cause dei conflitti e al miglioramento
generale delle condizioni della sicurezza pubblica;
– la circolare dell’INAIL Direzione Regionale n. 15 del 11 Aprile 2016 avente ad oggetto la
Copertura assicurativa dei soggetti coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale.
Beneficiari di misure di sostegno al reddito; detenuti e internati; migranti richiedenti asilo. Art. 1,
commi 312-316 della Legge del 28 dicembre 2015, n. 208;
Visto l’art. 22 bis del D.Lgs. 142/2015 introdotto dal D.L. n. 13 del 17.2.2017 convertito con
modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 che assegna ai Prefetti un importante ruolo d’impulso
nella promozione di iniziative utili all’implementazione dell’impiego di richiedenti protezione
internazionale, su base volontaria, in attività di utilità sociale in favore delle collettività locali e la
diffusione delle buone prassi e di strategie congiunte con i Comuni, con le regioni e le province
autonome e le organizzazioni del terzo settore, anche attraverso la stipula di appositi protocolli di
intesa;
Dato atto che il citato art. 22 bis, al comma 3 prevede che “Per il coinvolgimento dei richiedenti
protezione internazionale nelle attività di cui al comma 1, i Comuni, le regioni e le province
autonome possono predisporre, anche in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore,
appositi progetti da finanziare con risorse europee destinate al settore dell’immigrazione e dell’asilo
….”;
Richiamati:
– l’Accordo di Collaborazione tra la Regione Toscana, la Prefettura UTG di Firenze, ANCI Toscana,
Associazioni di volontariato, Associazioni di Promozione sociale, Cooperative sociali e altri soggetti
gestori delle attività di accoglienza per la realizzazione di percorsi di accoglienza e integrazione a

favore dei cittadini stranieri che hanno presentato istanza per il riconoscimento della protezione
internazionale o sono in attesa della definizione del ricorso ospitati nelle strutture di accoglienza
presenti sul territorio regionale” approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 678 del
25.5.2015;
– la Delibera di Giunta regionale n. 781 del 28.7.2015 con la quale è stato approvato un accordo di
collaborazione, integrativo rispetto al precedente, avente ad oggetto la promozione e la realizzazione
di attività di volontariato ai fini di utilità sociale da parte di profughi extracomunitari per l’accesso al
Fondo di cui al DL 90/2014 che è stato oggetto di rifinanziamento da parte del Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali per gli anni 2016 e 2017;
Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:
Art. 1
Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo.
Art. 2
Oggetto e finalità
Le parti concordano sulla necessità di attivare una reciproca collaborazione al fine di favorire la
realizzazione di percorsi educativi di accoglienza ed integrazione a favore dei migranti inseriti dalla
Prefettura in strutture di accoglienza del territorio regionale gestite da soggetti individuati nell’ambito
di rapporti convenzionali dalle Prefettura stessa (di seguito nominati “Soggetti gestori”).
Tali percorsi dovranno permettere ai migranti di conoscere ed integrarsi nel contesto sociale che li
ospita, attraverso lo svolgimento di attività di volontariato finalizzate al raggiungimento di uno scopo
sociale e/o di pubblico interesse (non a fini di lucro) che consentano di acquisire un ruolo attivo,
partecipe e che restituiscano loro dignità. Le attività sono svolte a favore della collettività territoriale
ospitante, contribuendo a conseguire un bene e un valore di natura altamente sociale per le Comunità
e per i territori in cui esse vengono realizzate. Pertanto tali attività dovranno inserirsi nei contesti di
carattere civile, sociale, educativo, ambientale, sportivo e culturale, che non richiedono particolari
forme di specializzazione e comunque nel rispetto delle capacità, attitudini, professionalità ed
intenzioni della persona straniera migrante.
Art. 3
Requisiti per l’attività di volontariato

Le parti concordano che l’attività di volontariato di cui all’articolo 2 possono essere svolte dai
cittadini stranieri, accolti dai Soggetti gestori, che:
– hanno presentato istanza per il riconoscimento della protezione internazionale o sono in attesa della
definizione del ricorso in caso di impugnativa della decisione negativa della competente
Commissione territoriale;
– abbiano sottoscritto il Patto di Volontariato (secondo il modello allegato “A” al presente Accordo);
– abbiano richiesto, ai fini dello svolgimento delle attività oggetto del presente Protocollo, l’adesione
volontaria ad un’associazione o organizzazione di volontariato o di promozione sociale firmatarie del
presente protocollo o affiliate ad un organismo rappresentativo delle predette associazioni firmatario
del presente protocollo (di seguito denominate “associazioni”) secondo le regole indicate dagli statuti
e dagli atti organizzativi interni.
Art. 4
Adesione all’associazione
L’adesione del migrante ad una delle associazioni è libera, volontaria e gratuita e comporta l’impegno
per il migrante di rendere una o più prestazioni personali, volontarie e gratuite, individualmente o in
gruppi, per il perseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale dell’organizzazione
cui aderisce secondo le progettualità concordate con il comune territorialmente competente.
Art. 5
Modalità di attivazione e svolgimento dell’attività di volontariato
Le associazioni, d’intesa con il comune e i Soggetti gestori individuano le attività di volontariato che
possono essere svolte dai cittadini stranieri e curano la predisposizione di un progetto descrittivo
delle attività da proporre ai migranti tra quelle svolte dall’associazione stessa, dandone
comunicazione alla Prefettura.
I comuni, i soggetti gestori e le associazioni dopo aver individuato i migranti disponibili ad effettuare
le attività di volontariato, definiscono i propri rapporti di collaborazione attraverso la sottoscrizione
di un’apposita Convenzione, secondo il modello allegato B al presente Accordo.
Ai migranti coinvolti nell’attività di volontariato dovranno essere assicurati:
– l’orientamento verso le varie attività che è possibile svolgere;
– la formazione necessaria affinché possano svolgere le attività previste;
– un’adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni;

– eventuali strumenti, attrezzature e dispositivi di protezione individuale per l’esercizio delle attività
previste.
Art. 6
Impegni delle parti
Oltre a quanto già previsto negli articoli precedenti, le parti sottoscrittrici si impegnano a dare
attuazione al presente protocollo secondo le seguenti modalità.
La Prefettura di Massa Carrara, il Comune di Massa, le associazioni e i soggetti gestori delle attività
di accoglienza – anche attraverso le proprie organizzazioni rappresentative – si impegnano a favorire
la reciproca collaborazione ed a promuovere azioni finalizzate al maggior coinvolgimento possibile
di istituzioni e altre associazioni per la realizzazione degli obbiettivi del presente Protocollo.
I soggetti gestori delle strutture di accoglienza si impegnano ad individuare tra tutti i soggetti ospitati
presso le proprie strutture le persone migranti disponibili a svolgere attività di volontariato.
Le associazioni si impegnano altresì ad attivarsi per lo svolgimento delle attività di volontariato da
parte dei migranti secondo quanto previsto dall’articolo 5 ed in particolare d assicurare ai migranti
coinvolti nelle attività di volontariato quanto previsto dal medesimo articolo 5, ultimo capoverso.
Le associazioni garantiscono inoltre la presenza di un referente che affianchi e coordini i soggetti
volontari nelle attività previste, nonché curi la verifica costante delle attività e la predisposizione di
report periodici da trasmettere ai soggetti interessati.
La Prefettura di Massa Carrara si impegna affinché, anche attraverso l’ausilio dei mediatori culturali,
siano fornite a seguito della comunicazione di cui all’articolo 5 adeguate informazioni ai migranti
presenti nel territorio relativamente alla disponibilità di posti per lo svolgimento di attività di
volontariato.
Il Comune si impegna a presentare i progetti predisposti per le eventuali richieste di finanziamento
previste dal comma 3. dell’art. 22 bis del D.Lgs. 142/2015 introdotto dal D.L. n. 13 del 17.2.2017
convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46.
Art. 7
Coordinamento, monitoraggio e promozione delle attività
Il monitoraggio e la verifica dell’attuazione del presente protocollo, nonché il confronto e lo scambio
di informazioni e per la promozione di strategie di intervento congiunte e la valorizzazione e la
definizione di buone prassi sono svolte nell’ambito del “Consiglio territoriale per l’immigrazione”.

Art. 8
Impegni finanziari
Per la realizzazione delle finalità e degli interventi previsti dal presente Protocollo non sono previste
risorse specifiche, eccetto quelle eventualmente reperibili in attuazione dell’ultimo periodo del
precedente art. 6. Le prestazioni di volontariato svolte dai richiedenti asilo sono rese a titolo gratuito
e quindi senza alcun compenso retributivo. E’ a carico dei soggetti gestori la copertura assicurativa di
coloro che partecipano al progetto. Tali soggetti potranno richiedere il previsto finanziamento
secondo le modalità indicate nella circolare dell’INAIL Direzione Regionale n. 15 del 11 Aprile 2016
avente ad oggetto la Copertura assicurativa dei soggetti coinvolti in attività di volontariato a fini di
utilità sociale. Beneficiari di misure di sostegno al reddito; detenuti e internati; migranti richiedenti
asilo. Art. 1, commi 312-316 della Legge del 28 dicembre 2015, n. 208.
Art. 9
Durata
La durata del Protocollo è stabilità in un anno decorrente dalla data di sottoscrizione, fermo restando
la possibilità di rinnovo da definirsi concordemente tra le parti.
Art. 10
Adesioni successive
Il presente Protocollo è aperto alla più ampia adesione di altre associazioni e soggetti gestori anche
successivamente alla sottoscrizione di cui all’articolo 9.
Art. 11
Modifiche ed integrazioni
Eventuali modifiche al presente protocollo dovranno essere concordate tra le parti sottoscrittrici
attraverso l’approvazione e la sottoscrizione di un successivo atto integrativo.
Comune di Massa ________________________________
Prefettura di Massa Carrara ______________________________
Associazioni di volontariato_________________________
Associazioni di Promozione sociale____________________
Cooperative sociali________________________________
Altri soggetti gestori delle attività di accoglienza__________