Il Sindaco

Vista l’Ordinanza Sindacale n. 19124 del  18.04.2007, con la quale si dispone, al fine di recuperare valori nella norma e di salvaguardare la salute dei cittadini, il divieto di circolazione nell’area urbana di Carrara per tutti i veicoli merci N2 e N3, adibiti al trasporto di materiali lapidei, identificati dal Codice della Strada all’art 54 comma 1 lettere d,e,g,h,i,n, con portata superiore a 7,5 tonn, per tutto il giorno successivo alla comunicazione da parte dell’ARPAT dell’avvenuto terzo superamento consecutivo dei valori limite (50ug/m3) di PM10 riscontrati dalla stazione mobile di misura e monitoraggio della qualità dell’aria, installata in Via Carriona presso il Mercato Coperto (Loc. Lugnola);

Vista la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21.05.2008 relativa alla “qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa” che riunisce in un unica direttiva quadro le precedenti Direttive 96/62/CE, 99/30/CE, 2000/69/CE, 2002/3/CE, 97/101/CE;

Visto il Decreto legislativo n°155 del 13.08.2010 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa” che recepisce la direttiva 2008/50/CE e sostituisce le disposizioni di attuazione della direttiva 2004/107/CE al fine di ottenere un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente;

Preso atto che con DGRT n. 1025/2010, la Regione Toscana, sulla base della valutazione della qualità dell’aria ambiente, ha classificato gli agglomerati e le zone relativamente all’allegato II e allegato V del D.lgs 155/2010;

Considerato che con l’approvazione della Deliberazione della Giunta regionale n. 1025 del 6.12.2010, ai sensi della L.R. n. 9/2010 e secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. 155/2010, è stata definita la struttura della rete regionale di rilevamento della qualità dell’aria ed identificate le stazioni facenti parte della suddetta rete, mediante l’applicazione dei criteri previsti dall’allegato V del D.Lgs. 155/2010. Per la zona di Carrara è stata individuata la stazione urbana da fondo del Colombarotto quale stazione di misurazione e di riferimento in grado di fornire elementi utili per valutare l’esposizione della popolazione ai fini della protezione della salute umana;

Considerato altresì che il Piano di Azione Comunale 2011, approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 284 del 30.06.2011, prevede che la stazione di Via Carriona urbana da traffico continui ad essere riferimento per l’adozione delle conseguenti misure di salvaguardia della salute umana e dell’ambiente fino all’entrata in funzione della Strada dei Marmi;

Visti i Bollettini quotidiani della qualità dell’aria inviati dall’ARPAT relativi ai giorni di Lunedì 28, Martedì 29 e Mercoledì 30 Novembre 2011, da cui si rileva l’avvenuto terzo supero consecutivo della media giornaliera del PM10 registrato dalla postazione di Via Carriona, zona Mercato coperto, Carrara;

Ritenuto di emanare il presente provvedimento volto alla riduzione del particolato ed alla salvaguardia della salute dei cittadini;

Vista la Legge regionale n° 9 del 11.02.2010 “Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente”;

Visto l’art. 7 bis D.lgs n. 267/2000;

Visto l’art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana;

Vista la Legge 23 Dicembre 1978, n. 833;

Considerato che il Sindaco ai sensi degli artt.5, 6 e 7 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.285, può adottare provvedimenti, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali;

Visto il D.lgs 267/00, art. 54;

ORDINA

– Il divieto di circolazione per l’intero giorno (dalle ore 00,00 alle ore 24,00)  di Venerdì 02 Novembre 2011 per tutti i veicoli merci N2 e N3, adibiti al trasporto di materiali lapidei, identificati dal Codice della Strada all’art 54 comma 1 lettere d,e,g,h,i,n, con portata superiore a 7,5 tonn. nell’area urbana come di seguito specificato:

La zona del territorio comunale soggetta alle limitazioni della circolazione veicolare è la seguente:

Viale XX Settembre (da Via Ficola a Via Roma)- Via Roma (da Viale XX Settembre a Via Don Minzoni) – Via Don Minzoni – Via San Francesco – Via Colonnata – Via Torano – Via Torano Piastra (da impianto lavaggio camion a Viale Marcognano) – Viale Marcognano – Viale Potrignano – Via Apuana – Via Carriona (da Via Torano a Via San Martino)- Centro abitato di Castelpoggio.  Via Carrara Miseglia.

DISPONE

che il presente provvedimento sia affisso all’Albo del Comune di Carrara e che:

  1. l’Ufficio Stampa del Comune di Carrara ne dia comunicazione a tutti gli Organi di Informazione;
  2. l’Ufficio Relazioni con il Pubblico pubblichi la presente ordinanza sulla home page del sito web del Comune di Carrara;
  3. la Polizia Municipale provveda alla installazione della segnaletica lungo le vie di accesso alla città  e nelle strade interessate dalla limitazione al traffico.

DISPONE INOLTRE

che il presente provvedimento sia inviato da parte del Settore Ambiente a:

– Regione Toscana;

– Prefetto di Massa Carrara;

– Presidente Provincia di Massa Carrara;

– Questore di Massa Carrara;

– Comando Polizia Stradale Massa Carrara;

– Comando Stazione Carabinieri Carrara;

– ARPAT Massa Carrara;

– Igiene e Sanità Pubblica dell’ASL n.1;

– Associazioni Datoriali di Categoria;

Che il Comando di Polizia Municipale ed il personale designato all’espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui gli Artt. 11 e 12 del D.Lgs.30/04/1992 n. 285, e’ incaricato del controllo sulla applicazione del presente provvedimento.

Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione e/o limitazione del traffico, previsti nel presente atto, è soggetto ad una sanzione amministrativa prevista dall’art.7, comma 13, D.Lgs 285/1992 s.m.i.

Di determinare l’immediata esecutività della presente ordinanza.

Carrara lì, 01 Dicembre 2011

Il Sindaco

Angelo Zubbani