befana montignosoOGGETTO: Divieto di vendita e somministrazione di qualsiasi bevanda in bottiglie e bicchieri di vetro sul territorio comunale a monte della Via Garbuio e detenzione di bottiglie di vetro su tutte le aree pubbliche nelle frazioni di Piazza, Prato e Capanne, in occasione della manifestazione “Notte dei Pefan” dalle ore 21.00 del 05.01.2014 alle ore 07.00 del 06.01.2014.

IL SINDACO

? Premesso che la sera del 5.1.2014 è in programma in loc. Piazza la tradizionale manifestazione “La notte dei Pefan”;

? Considerato che negli ultimi anni il regolare e tranquillo svolgersi di tale manifestazione è stato turbato da persone mascherate e non, in palese stato di ubriachezza che si aggiravano per i vicoli a monte della Piazza del Comune tenendo in mano bottiglie di vetro arrecando danni alle varie strutture e veicoli in sosta;

? Considerato altresì che, sempre in occasione della manifestazione, alcune case dei borghi di Gabbiano, Cozzanello, Borella, Palmenzone aprono spontaneamente le porte delle loro abitazioni ai gruppi mascherati muniti di guida accompagnatrice, come da tradizione;

? Ritenuto, pertanto, dalle ore 21,00 del 5.1.2014 alle ore 07,00 del 6.1.2014, di vietare su tutto il territorio comunale la vendita e la somministrazione di qualsiasi bevanda in bottiglie ed in bicchieri di vetro, nonchè la detenzione su tutte le aree pubbliche nelle frazioni di Piazza, Prato e Capanne di bevande in bottiglie di vetro, fermo rimanendo la possibilità di somministrare soltanto ed esclusivamente in bicchieri di plastica;

? Visto il T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.6.1931, n° 773, ed il relativo Regolamento di Esecuzione, approvato con R.D. 6.5.1940, n° 635;

? Visto T.U.EE.LL., approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

O R D I N A

Per i motivi esposti in premessa, dalle ore 21,00 del 5.1.2014 alle ore 07,00 del 6.1.2014 sono vietati:

1) su tutto il territorio comunale, la vendita di qualsiasi bevande, compresi alcolici e superalcolici in bottiglie ed in bicchieri di vetro, rimanendo pertanto consentita esclusivamente la somministrazione in bicchieri di plastica;

2) nelle frazioni Piazza, Prato e Capanne, la detenzione di qualsiasi bevande, compresi alcolici e superalcolici, in bottiglie di vetro su tutte le aree pubbliche.

La Polizia Municipale e le altre forze di polizia sono incaricate di far rispettare la presente Ordinanza.

L’inottemperanza costituisce illecito amministrativo ai sensi della L. 689/1981

A norma dell’art. 3 comma 4 della L. 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n.1034, entro 60 giorni dalla notificazione, è ammesso ricorso al T.A.R., ovvero, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni, è ammesso Ricorso Straordinario al Capo dello Stato.

Il Sindaco

Dr Narciso Buffoni