No ai massaggi in spiaggia. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13.07.2011 è stata pubblicata l’ordinanza del Ministro della salute dell’11.05.2011 che vieta i massaggi estetici o terapeutici lungo i litorali marini, lacustri e fluviali.

Il fine è quello di tutelare l’incolumità pubblica dal rischio derivante dall’esecuzione di massaggi lungo i litorali e per prevenire effetti pericolosi che possono essere originati dalla pratica sulle spiagge, da parte di soggetti ambulanti, di prestazioni presunte estetiche o terapeutiche. In particolare, l’ordinanza prevede il divieto di offrire a qualsiasi titolo prestazioni riconducibili a massaggi estetici o terapeutici da parte di soggetti ambulanti, per salvaguardare la salute dei cittadini dai possibili rischi di prestazioni effettuate da soggetti che non sono in possesso di comprovata preparazione e competenza, nonchè in luogo non idoneo. L’assenza di igiene delle mani può essere veicolo di trasmissione di infezioni cutanee e l’utilizzo di oli, pomate e altri prodotti di ignota provenienza potrebbero provocare reazioni allergiche e fotosensibilizzazione della pelle esposta ai raggi solari. Esistono patologie, in particolare dell’apparato vasculo-linfatico e osteoarticolare, che possono avere complicanze a seguito di interventi non tecnicamente adeguati. 

Nell’ordinanza si sottolinea, infatti, l’assenza dei requisiti di legge sia per quanto concerne gli esecutori di massaggi abusivi a pagamento, che per quanto riguarda l’inappropriatezza dei luoghi. L’ invito ora è ai sindaci ad applicare e far rispettare l’ordinanza nei litorali italiani. I gestori pubblici o privati, ovvero coloro che comunque abbiano l’effettiva disponibilità, a qualunque titolo, di tratti di litorale, sono tenuti a segnalare alle competenti autorità ogni violazione dell’ordinanza, che ha efficacia dalla data di pubblicazione e fino alla chiusura della stagione balneare

MINISTERO DELLA SALUTE

 ORDINANZA 11 maggio 2011

Ordinanza contingibile ed urgente per la tutela dell’incolumità pubblica dal rischio derivante dall’esecuzione di massaggi lungo i litorali. (11A09519)

 Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13.07.2011

                       IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto l’art. 32 della legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  recante

«Istituzione del Servizio sanitario nazionale»,  che  attribuisce  al

Ministro  della  sanita’  (ora  del  lavoro,  della  salute  e  delle

politiche sociali)  il  potere  di  emanare  ordinanze  di  carattere

contingibile e urgente, in materia di igiene e sanita’ pubblica e  di

polizia  veterinaria,  con  efficacia  estesa  all’intero  territorio

nazionale o a parte di esso comprendente piu’ regioni;

  Visto l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che

assegna allo Stato la competenza di emanare ordinanze contingibili  e

urgenti in caso di emergenze  sanitarie  o  di  igiene  pubblica  che

interessino piu’ ambiti territoriali regionali;

  Tenuto conto che ogni  attivita’,  comunque  denominata,  che  puo’

avere effetti diretti  sulla  salute,  deve  essere  svolta  solo  da

operatori  in  possesso  di  adeguata  e  comprovata  preparazione  e

competenza;

  Preso atto del diffondersi, durante la stagione balneare,  lungo  i

litorali, dell’offerta di massaggi da parte di ambulanti;

  Considerato che, nell’esecuzione dell’attivita’  di  cui  trattasi,

l’igiene personale dell’operatore e, in particolare,  l’igiene  delle

mani e’ fondamentale  per  prevenire  la  trasmissione  di  infezioni

cutanee, quali, ad esempio, verruche e dermatofitosi;

  Considerato, altresi’,  che  nell’attivita’  in  questione  vengono

spesso utilizzati oli, pomate, creme, unguenti e altri  prodotti,  la

cui composizione e la cui origine non  sono  note  e  che  potrebbero

generare fenomeni di  fotosensibilizzazione  della  pelle,  anche  in

considerazione dell’ambiente in cui vengono applicati, nonche’  altre

affezioni cutanee;

  Considerato, per le ragioni sopra esplicitate, che  il  particolare

contesto in cui detta attivita’ si svolge non garantisce il  rispetto

di adeguate condizioni igieniche, ne’ l’erogazione della  prestazione

in ambiente appropriato;

  Ritenuta  sussistente  la  necessita’  e  l’urgenza  di  adottare –

limitatamente  alla  stagione  balneare   in   corso –   disposizioni

cautelari a tutela della salute pubblica;

  Visto il decreto ministeriale 1° aprile 2010,  recante  «Delega  di

attribuzioni del Ministro della salute, per taluni atti di competenza

dell’Amministrazione,  al  Sottosegretario  di  Stato  on.  Francesca

Martini»;

                              Ordina:

                           Art. 1

  1. Lungo i litorali marini,  lacustri  e  fluviali,  nonche’  nelle

vicinanze degli stessi,  e’  vietato  offrire,  a  qualsiasi  titolo,

prestazioni, comunque denominate riconducibili a massaggi estetici  o

terapeutici da parte dei soggetti ambulanti.

                               Art. 2

  1. I sindaci dei comuni rivieraschi sono tenuti ad applicare e  far

rispettare la presente ordinanza, nonche’ a diffonderne la conoscenza

mediante affissione presso la casa comunale.

  2. La presente ordinanza  e’,  altresi’,  affissa  presso  le  ASL,

nonche’,  in  modo  che  sia  chiaramente  e  facilmente   leggibile,

all’ingresso di ogni esercizio commerciale o a carattere  ricreativo,

ubicato sui litorali.

                                Art. 3

   1. I gestori pubblici o privati, ovvero coloro che comunque abbiano

l’effettiva  disponibilita’,  a  qualunque  titolo,  di   tratti   di

litorale, sono tenuti a  segnalare  alle  competenti  autorita’  ogni

violazione della presente ordinanza.

                                Art. 4

  1. La presente ordinanza ha efficacia dalla data di pubblicazione e

fino alla chiusura della stagione balneare 2011.

  La presente ordinanza e’ trasmessa alla  Corte  dei  conti  per  la

registrazione  ed  e’  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana.

    Roma, 11 maggio 2011

 

                                                p. il Ministro       

                                          Il Sottosegretario di Stato

                                                    Martini          

 

Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2011

Ufficio di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi  alla

persona e dei beni culturali, registro n. 8, foglio n. 204