“Sono con gli industriali e con gli imprenditori della provincia di Massa senza se e senza ma. L’atteggiamento di chi ritiene di potersi consentire qualsiasi cosa, come tenuto dal procuratore capo di Massa, Aldo Giubilaro, deve finire. Esercitare la propria funzione in rappresentanza della legge non significa porsi al di sopra di essa, né tantomeneno è tollerabile che forte del proprio ruolo si tenti di collocare il confine tra la legalità e l’illegalità in base ai propri convincimenti personali”. Così, in una nota, il senatore Lucio Barani, presidente del gruppo Ala-Scelta Civica, a seguito delle recriminazioni di alcuni imprenditori del sottore delle cave di marmo di Massa Carrara per le forti dichiarazioni rilasciate dal procuratore alla Commissione parlamentare di inchiesta sugli infortuni sul lavoro.

“Proprio oggi – aggiunge – è stata pubblicata un’interrogazione di alcuni colleghi che chiedono lumi sugli atteggiamenti e le dichiarazioni pubbliche di Giubilaro fuori e dentro dal Tribunale. Credo sia davvero giunto il momento che il Ministro della Giustizia e il Csm si facciano carico di una situazione che sul nostro territorio non è più sopportabile. I danni economici causati da alcuni interventi e alcune dichiarazioni del Procuratore di Massa non possono passare ulteriormente inosservati. Nei suoi confronti si paventa anche una class action per i danni di immagine causati ad Aulla dopo l’alluvione del 2011, quando millantò che la città non fosse sicura a causa di inesistenti costruzioni nell’alveo del Magra. Dopo quasi otto anni di strapotere in lunigiana è forse il caso che per il bene del territorio Giubilaro sia trasferito altrove, magari con la tipica promozione del caso”.

Senatore Lucio Barani


Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-08142

Atto n. 4-08142

Pubblicato il 28 settembre 2017, nella seduta n. 887

LANGELLA , PAGNONCELLI , LONGO Eva , D’ANNA , COMPAGNONE – Al Ministro della giustizia. –

Premesso che, secondo quanto risulta agli interroganti:

la magistratura è un apparato dello Stato riconosciuto dal Titolo IV della Costituzione;

compito dell’ordinamento giurisdizionale è l’amministrazione della giustizia attraverso i magistrati chiamati ad esercitare tale funzione;

la magistratura costituisce un potere dello Stato autonomo dagli altri (art. 104 della Costituzione);

l’attività dei magistrati è regolata dalle norme dell’ordinamento giudiziario e da altre leggi ordinarie;

l’alta funzione cui è deputato detto potere dello Stato e l’autonomia dello stesso dagli altri, come sancito dalla Costituzione, ne escludono, al contempo, l’intromissione in fatti e circostanze politiche o parlamentari, oltre che in dinamiche partitiche, salvo la presenza nelle citate dinamiche di profili di rilevanza giuridica;

la riservatezza delle indagini rappresenta un profilo imprescindibile dell’attività giurisdizionale, sia a salvaguardia della stessa che a tutela degli indagati e della loro onorabilità;

ad avviso degli interroganti, il ruolo dei magistrati non si esaurisce esclusivamente nelle aule dei tribunali, restando la funzione giurisdizionale sempre in capo a chi la detiene, a prescindere che questi la stia o meno esercitando in un dato momento;

intrinseca nel potere giudiziario vi è anche la possibilità di minare in maniera distorta o anche soltanto di influenzare il regolare processo rappresentativo democratico, da cui le previsioni di cui all’art. 68 della Costituzione;

l’assunzione di un ruolo pubblico della magistratura è pertanto, a parere degli interroganti, da scongiurare, tanto che sono molteplici le previsioni presenti nel codice etico, varato il 13 novembre 2010 dal comitato direttivo centrale dell’Associazione nazionale magistrati, atte a sancire un adeguato e prudente atteggiamento degli appartenenti all’ordinamento, specialmente per quanto attiene alla pubblicità delle indagini e, più in generale, all’adeguato profilo, dettato da imparzialità, indipendenza e correttezza, da mantenere anche quando non si esercita la propria funzione;

il primo capoverso del comma 3 dell’art. 8 del codice etico della magistratura sancisce che il magistrato “Evita qualsiasi coinvolgimento in centri di potere partitici o affaristici che possano condizionare l’esercizio delle sue funzioni o comunque appannarne l’immagine”;

ad avviso degli interroganti il ruolo del magistrato non sembra, dunque, ben conciliarsi con quello di sceriffo, di sponsor politico in favore di terzi, di amministratore della cosa pubblica, di commentatore televisivo o di organizzatore di eventi culturali, sportivi o di altra natura;

considerato che, secondo gli elementi informativi acquisiti dagli interroganti:

il magistrato dottor Aldo Giubilaro esercita la propria attività inquirente presso la Procura della Repubblica di Massa a far data dal mese di aprile 2010;

sono numerose le interviste rilasciate dallo stesso a quotidiani o televisioni, sia a carattere regionale o comunque locale cha a diffusione nazionale, tanto inerenti ad indagini portate avanti dai suoi uffici quanto attinenti a fatti dal presunto interesse pubblico;

il procuratore capo di Massa, dottor Aldo Giubilaro, è stato nominato presidente onorario della Fondazione versiliana dal sindaco di Pietrasanta (Lucca), Massimo Mallegni, nel settembre 2015, e solamente a seguito di una modifica statutaria attraverso la quale si è appositamente inserita tale figura, prima assente;

in data 14 settembre 2017 il sindaco Mallegni si dimetteva dall’incarico, annunciando a mezzo stampa che tale scelta era funzionale alla possibilità di candidarsi alle prossime elezioni politiche,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente dei fatti esposti e, per quanto di competenza, quale sia la sua valutazione al riguardo;

quale sia la sua valutazione circa l’opportunità di esternazioni rese pubbliche ad opera di un procuratore della Repubblica in merito a indagini ancora in corso o in fase istruttoria;

se ritenga opportuna l’attivazione delle prerogative ispettive conferitegli dall’ordinamento, al fine di appurare la fondatezza e le eventuali implicazioni dei fatti esposti.