NELLA MATTINATA DI MARTEDÌ 12 GENNAIO U.S., I FINANZIERI APUANI, PRESSO IL MERCATO SETTIMANALE DI MASSA CENTRO, HANNO PRECEDUTO AL SEQUESTRO N. 150 CAPI DI MANIFATTURA CONTRAFFATTA, TRA CUI SCARPE, BORSE ED OCCHIALI DI NOTE CASE DI MODA, POSTE IN BELLA VISTA SU VIALE EUGENIO CHIESA E MESSE IN VENDITA DA CITTADINI EXTRACOMUNITARI CHE ALLA VISTA DEI MILITARI SI SONO DATI ALLA FUGA DISPERDENDOSI TRA I CLIENTI DEI BANCHI DEL MERCATO.
IL COSTANTE IMPEGNO DEI MILITARI DELLA GUARDIA DI FINANZA NELLA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE ED ALL’ABUSIVISMO COMMERCIALE IN GENERE, HA PERMESSO DI RIDURRE SENSIBILMENTE LE ATTIVITA’ ILLECITE SVOLTE NELLA NOSTRA PROVINCIA E VERRÀ ULTERIORMENTE IMPLEMENTATO NEL CORSO DELL’ANNO, SPECIE DURANTE LA STAGIONE ESTIVA QUANDO LA PRESENZA DEI TURISTI FA AUMENTARE, IN MODO ESPONENZIALE, LA PRESENZA DI CITTADINI EXTRACOMUNITARI CHE TENTANO DI PORRE IN VENDITA CAPI ED ACCESSORI CONTRAFFATTI DI NOTE CASE STILISTICHE.
LA VENDITA DEI PRODOTTI CONTRAFFATTI ALIMENTA L’ECONOMIA ILLEGALE AD ESCLUSIVO VANTAGGIO DELLA CRIMINALITA’, DANNEGGIANDO GLI OPERATORI COMMERCIALI ONESTI.
LA MERCE SEQUESTRATA, PREVIA AUTORIZZAZIONE DELLA COMPETENTE AUTORITA’ GIUDIZIARIA, VERRA’ DISTRUTTA PRESSO GLI INCENERITORI.
E’ IMPORTANTE FARE CHIAREZZA SULL’ARGOMENTO E DIRE CON SICUREZZA CHE ACQUISTARE MERCE CONTRAFFATTA PER USO PERSONALE NON È UN REATO PENALMENTE PUNIBILE, MA COSTITUISCE UN ILLECITO AMMINISTRATIVO SEVERAMENTE SANZIONATO.
IL TESTO DI RIFERIMENTO È DATO DALL’ART.1 COMMA 7 DEL D.L.35/2005 (CONVERTITO CON MODIFICHE IN L.80/2005 IN L.49/2006 E ORA MODIFICATO DALLA L. 99/2009), CHE STABILISCE:
“È PUNITO CON LA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA 100 EURO FINO A 7.000 EURO L’ACQUIRENTE FINALE CHE ACQUISTA A QUALSIASI TITOLO COSE CHE, PER LA LORO QUALITÀ O PER LA CONDIZIONE DI CHI LE OFFRE O PER L’ENTITÀ DEL PREZZO, INDUCANO A RITENERE CHE SIANO STATE VIOLATE LE NORME IN MATERIA DI ORIGINE E PROVENIENZA DEI PRODOTTI ED IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE. IN OGNI CASO SI PROCEDE ALLA CONFISCA AMMINISTRATIVA DELLE COSE DI CUI AL PRESENTE COMMA.
RESTANO FERME LE NORME DI CUI AL D.LGS.09/04/2003 N.70. SALVO CHE IL FATTO COSTITUISCA REATO, QUALORA L’ACQUISTO SIA EFFETTUATO DA UN OPERATORE COMMERCIALE O IMPORTATORE O DA QUALUNQUE ALTRO SOGGETTO DIVERSO DALL’ACQUIRENTE FINALE, LA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA È STABILITA DA UN MINIMO DI 20.000 EURO FINO AD UN MILIONE DI EURO.
LE SANZIONI SONO APPLICATE AI SENSI DELLA L.24/11/1981 N.689. FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO IN ORDINE AI POTERI DI ACCERTAMENTO DEGLI UFFICIALI E DEGLI AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA DALL’ARTICOLO 13 DELLA CITATA L.689/81 ALL’ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI PROVVEDONO, D’UFFICIO O SU DENUNZIA, GLI ORGANI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA.”
QUINDI L’ACQUISTO DI COSE STIMABILI IN VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA DI ORIGINE DEI PRODOTTI O DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE DA PARTE DEL CONSUMATORE FINALE È ATTUALMENTE PUNITO CON SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA 100 A 7000 EURO OLTRE AL SEQUESTRO AMMINISTRATIVO DELLA MERCE CONTRAFFATTA AI SENSI DEGLI ARTT. 13-20 L.689/81 AI FINI DELLA CONFISCA AMMINISTRATIVA.