Nel comunicato stampa diffuso il 19 maggio , ARPAT aveva già espresso la sua posizione in merito alla questione della sabbia proveniente dal fiume Magra per il ripascimento del litorale apuano, tuttavia alcune affermazioni contenute negli articoli apparsi oggi, 20 maggio, sulla stampa locale, richiedono ulteriori precisazioni:
- La verifica della compatibilità ambientale sui materiali utilizzati per il ripascimento deve essere effettuata ai sensi di una norma1 che prevede una complessa procedura ai fini dell’autorizzazione che, in Toscana, è una competenza delle Province. La Provincia di Massa Carrara, legittimamente, non ha chiesto il parere di ARPAT sul progetto di ripascimento in questione, ma ha chiesto l’8 maggio un parere su uno specifico risultato analitico fornito dalla ditta che sta realizzando il progetto.
- L’Agenzia, come già indicato nel precedente comunicato, si è espressa su questo dato specifico confrontando il valore indicato (140 mg/kg) con i limiti di legge nazionale2 attualmente esistenti (120 mg/kg); limiti che sono motivati da finalità di tutela dell’ambiente ma anche della salute umana. In ogni caso le linee guida ISPRA-MATTM3 in materia di ripascimenti prevedono valori di riferimento ancora più restrittivi (40-75 mg/kg). Peraltro, in Toscana, per conto del Ministero dell’Ambiente, ARPAT ha a suo tempo effettuato un approfondimento riguardante l’arenile compreso nel SIN di Massa, individuando per il nichel un valore di fondo di 104 mg/kg, valore comunque inferiore rispetto al limite normativo di 120 mg/kg.
- Un ente tecnico-scientifico come ARPAT non può che attenersi alla legge, e quindi prendere atto del superamento, che peraltro era già stato rilevato anche dallo stesso responsabile del procedimento per la Provincia.
- Contrariamente a come è stato presentato, il parere ARPAT non stabilisce una incompatibilità dela sabbia del Magra con gli arenili di Carrara, ma solo una inidoneità del lotto del quale abbiamo ricevuto le analisi. In passato infatti sabbia del Magra è risultata con valori di Nichel più bassi ed ha ricevuto da ARPAT parere favorevole all’uso.
- Ribadiamo con forza che nessuna indicazione è stata fornita dall’Agenzia sulla opportunità di usare “sabbie del Po” come dichiarato da alcuni soggetti sulla stampa, adombrando chissà quali interessi, che certamente non sono nostri.
- I valori presi in considerazione sono quelli previsti dal Testo Unico delle leggi ambientali, ed in particolare quelli previsti per i terreni ad uso residenziale e verde pubblico ai quali certamente appartengono anche le spiagge. Una spiaggia essendo un’area del demanio marittimo, e quindi per definizione ad uso pubblico, è un luogo dove le persone trascorrono liberamente a contatto con il suolo parte della giornata, assimilabile ad un giardino, e con un maggior contatto dell’epidermide con lo stesso, quindi con una maggiore esposizione ad eventuali contaminazioni in relazione alle sostanze presenti nella sabbia stessa.
- Riguardo alla diversa situazione che sembra esistere in Liguria, si fa presente che in quella regione è stata adottata una specifica normativa che deroga ai limiti nazionali, sulla base di appositi studi effettuati, stabilendo per alcuni metalli limiti specifici più elevati per gli arenili.
- In ogni caso la Provincia, valutati tutti gli elementi in suo possesso, può concedere comunque, motivatamente, l’autorizzazione richiesta.