”Ah, c’è anche la pornodiva sulla piazza”. Così, un dipendente delle Poste si è rivolto a una collega offendendola. Sul caso è ora intervenuta la Cassazione che ha dato ragione alla donna, decretando che gli apprezzamenti, quando accompagnati da epiteti denigratori, non sono ‘avances’ ma ”un’offesa alla dignità della persona”.

La Corte Suprema ha infatti annullato con rinvio la sentenza del tribunale di Massa che assolveva l’uomo con la formula ”il fatto non costituisce reato”.

Il ricorso alla quinta sezione penale è stato presentato ai soli effetti civili dopo che il giudizio in appello aveva ritenuto l’episodio una ”condotta scherzosa”.

L’imputato in primo grado era stato condannato dal giudice di pace a pagare 400 euro di multa più i danni, mentre il tribunale di Massa in appello lo aveva scagionato. Secondo il giudice di secondo grado, infatti, era emerso dalle testimonianze che alla collega venissero rivolte ”avances” da altri colleghi, e che lei le tollerasse sorridendo.

Nel suo giudizio, invece, la Cassazione ha sottolineato come il fatto che ”una donna possa tollerare delle avances più o meno tra il serio e il faceto non comporta affatto che ella si debba considerare disposta a farsi prendere a male parole”. Inoltre, ”l’avere risposto con un sorriso alla condotta scherzosa di un collega non autorizza affatto un altro uomo a ritenere che le sue battute siano altrettanto tollerate, o addirittura gradite”.

La Nazione