OGGETTO: Ordinanza in materia di attività e comportamenti che generano incuria, degrado ed alterano il decoro urbano.

IL SINDACO

Considerata la continua dispersione sul suolo pubblico, (strade, marciapiedi, bordi di marciapiedi, luoghi pubblici) di pacchetti e mozziconi di sigarette;

Considerato il continuo svuotamento di posacenere dalle auto sul suolo pubblico;

Considerato il continuo lancio sul suolo pubblico, di mozziconi di sigarette da finestre, balconi terrazze, con grave pericolo per i passanti e per le auto, moto e altri mezzi in sosta;

Considerato che tali azioni, procurano imbrattamento delle strade, oltre che intasamento dei chiusini in caso di pioggia, quindi inquinamento ambientale con relativi impegno ed onere per l’Amministrazione Comunale;

Considerato che i mozziconi di sigarette, possono con un minimo di attenzione ed impegno, essere spenti e depositati nei cestini e/o in contenitori specifici;

Ritenuto di dover far fronte al fenomeno delle strade sporche di mozziconi di sigarette che, oltre a dare un senso di trascuratezza e sporcizia, non di meno provocano danni alla salute in quanto, come dimostrato da recenti studi, dette cicche contengono numerose sostanze tossiche quali, ad esempio, la nicotina, il polonio 2010, composti organici volatili tossici, gas tossici, catrame, condensato e acetato di cellulosa, …

Ritenuto necessario adottare i provvedimenti necessari per ridurre ed eliminare il fenomeno;

Visti gli artt. 7 bis, e 50 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. Testo Unico della leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

Vista la legge 689 del 24.11.1981, norme in materia di depenalizzazione;

ORDINA

  1. 1. Il divieto di:

–          disperdere pacchetti e/o mozziconi di sigarette (cicche) su strade, marciapiedi, bordi di essi e suolo pubblico;

–          svuotare posacenere dalle auto o da ogni altro mezzo sul suolo pubblico, (strade, marciapiedi, bordi di marciapiedi, …);

–          lanciare sul suolo pubblico pacchetti e/o mozziconi di sigaretta da finestre, balconi e terrazze e da ogni dove.

  1. 2. A tutti i Titolari delle Attività per la Somministrazione di Alimenti e Bevande, Bar Ristoranti, uffici postali, banche, distributori e attività artigianali del settore alimentare, (a titolo esemplificativo, gelaterie, pizzerie, pubblici esercizi, tabaccherie) che operano nel comune, di dotarsi durante l’orario di apertura di adeguati posacenere da collocare all’esterno del proprio esercizio.

INVITA

Altresì i titolari delle attività commerciali non coinvolti direttamente dal presente provvedimento di dotarsi di appositi posacenere e di provvedere costantemente e prima della chiusura notturna alla rimozione di ogni forma di rifiuto, carta, tovaglioli, bottiglie, pacchetti e mozziconi di sigarette lasciato a terra dagli avventori nell’area antistante e prossima al proprio esercizio commerciale;

AVVERTE

Che in caso di inosservanza di quanto prescritto con la presente ordinanza, ai sensi dell’art. 7/bis del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 16 della legge n. 689 del 24.11. 1981 si procederà ad applicare:

  1. 1. La sanzione amministrativa pecuniaria da Euro. 25,00 a Euro 500,00 con il pagamento in misura ridotta pari ad Euro 50,00 per la violazione di cui al punto 1.
  2. 2. La sanzione amministrativa pecuniaria da Euro. 50,00 a Euro 500,00 con il pagamento in misura ridotta pari ad Euro 100,00 per la violazione di cui al punto 2.

Ai fini di consentire alla cittadinanza, compresi gli esercenti interessati, di adeguarsi a quanto previsto, la presente ordinanza produrrà efficacia in ordine al sistema sanzionatorio a decorrere dal 30° giorno successivo alla data di pubblicazione, periodo durante il quale i trasgressori saranno informati sul contenuto del provvedimento con l’obbligo di cessare immediatamente i comportamenti vietati,

DISPONE

che la presente ordinanza venga comunicata ai seguenti uffici ed enti:

–          Organizzazioni di categoria, commercianti, artigiani, pubblici esercizi,

–          Al Comando Polizia Locale,

–          Al Comando Stazione Forestale,

–          Al Comando Stazione Carabinieri.


Gli organi di vigilanza sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza.


Ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della Legge 07 agosto 1990 n° 241 avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di sessanta giorni dalla data di notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro centoventi giorni dalla stessa data.

Zeri, 7 luglio 2012

IL SINDACO

(Egidio Enrico Pedrini)