Che cosa intendevano sottolineare concretamente i comitati riuniti durante lo scorso consiglio comunale, in merito alle difformità che il “Regolamento per l’esercizio delle funzioni del Garante della comunicazione” presenterebbe? Per comprendere cosa ha lasciato perplessi anche alcuni esponenti di maggioranza è necessario valutare il regolamento comunale in base a quello regionale cui dovrebbe ispirarsi. Un confronto tra i due testi evidenzierebbe, secondo i comitati, proprio una diversa concezione di base. Se in Toscana si parlerebbe di partecipazione da parte dei cittadini in ogni fase dei procedimenti, il documento comunale si fermerebbe a garantire la conoscenza e l’informazione in merito ai procedimenti stessi. Per definire ulteriormente cosa s’intenda per partecipazione inoltre, Il garante che la regione delinea sarebbe appositamente formato per assicurare che l’informazione sia tempestiva e appropriata, in modo da rendere effettiva ed efficace la partecipazione dei cittadini al procedimento programmatorio”. Il cittadino insomma, dovrebbe partecipare, seguendo le direttive regionali, fin da subito a tutte le fasi della pianificazione, al contrario invece il garante carrarese si limiterebbe ad assumere ogni iniziativa utile ad assicurare la conoscenza effettiva e tempestiva delle scelte relative alle fasi procedurali, promuovendo una appropriata informazione ai cittadini, singoli o associati. Considerando in ultimo l’aspetto delle funzioni e dei compiti del Garante, nell’art. 6 del Regolamento regionale questi verrebbero declinati con chiarezza, vertendo sostanzialmente sul controllo dell’attività di comunicazione che il Responsabile del procedimento deve compiere al fine di garantire la “effettiva ed efficace partecipazione. La figura del Garante rivestirebbe quindi un ruolo sovraordinato rispetto al Responsabile del procedimento. “Secondo quanto è scritto nel Regolamento comunale”, sostengono i comitati, “il ruolo preminente del Garante in Comune sparisce: collabora a tal punto col responsabile da vedere la sua figura indebolita, rispetto al Responsabile appunto, che, in quanto dirigente dell’Amministrazione, tenderà a realizzare quanto deciso da quest’ultima, piuttosto che ad ascoltare le richieste dei cittadini. Circa i criteri per la scelta del garante poi”, concludono, “nel regolamento comunale questi vengono ben troppo definiti, per non ingenerare il sospetto che, secondo una prassi purtroppo molto diffusa, si bandisca un concorso avendo già in mente chi dovrà essere il vincitore, e ritagliando quindi un profilo ad personam”.