La città di Carrara diventa capoluogo di provincia a tutti gli effetti, con lo stesso valore di Massa a cui è già unita nella denominazione della provincia. Lo ha deciso il Governo con il decreto legge n. 7 del 25 gennaio pubblicato ieri in Gazzetta ufficiale.

“Sono orgogliosa di questo riconoscimento – dice la sindaca Serena Arrighi con una nota -. Lo stato certifica con un atto ufficiale quello che è il ruolo di Carrara per questo territorio”, “con questa disposizione il governo va a formalizzare la realtà di un territorio per il quale di fatto Carrara è, è sempre stato e sempre sarà capoluogo”.

“Al momento – conclude – stiamo valutando quali cambiamenti pratici comporterà già nell’immediato questa investitura ufficiale che, in ogni caso, ci permetterà non solo di aver un ancor maggior peso specifico a molti tavoli di confronto, ma di accedere anche a un maggior numero di bandi e di maggiore importanza”.


Art. 3 Legge 7 Gennaio 2024 – Gazzetta Ufficiale del 29.01.2024

             Norme elettorali applicabili ai capoluoghi

                di provincia e relativa denominazione

  1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente

decreto, per l’elezione del sindaco  e  del  consiglio  comunale  dei

comuni capoluogo di provincia si applicano,  indipendentemente  dalla

relativa dimensione demografica, gli articoli 72 e 73 del testo unico

delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,  di  cui  al  decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

  2. I capoluoghi di provincia sono individuati dalla legge.

  3. Nelle province la cui denominazione e’ composta dal nome di piu’

comuni, il capoluogo e’ individuato in ciascuno dei comuni  stessi  e

lo statuto stabilisce quale delle citta’  capoluogo  e’  sede  legale

della provincia.

  4. L’applicazione del comma 3 non comporta l’istituzione  di  nuovi

uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato  e  degli  altri

enti pubblici.

  5. Per le regioni a statuto speciale  e  le  province  autonome  di

Trento e di Bolzano resta  fermo  quanto  previsto  dalla  rispettiva

legislazione.