La città di Carrara diventa capoluogo di provincia a tutti gli effetti, con lo stesso valore di Massa a cui è già unita nella denominazione della provincia. Lo ha deciso il Governo con il decreto legge n. 7 del 25 gennaio pubblicato ieri in Gazzetta ufficiale.
“Sono orgogliosa di questo riconoscimento – dice la sindaca Serena Arrighi con una nota -. Lo stato certifica con un atto ufficiale quello che è il ruolo di Carrara per questo territorio”, “con questa disposizione il governo va a formalizzare la realtà di un territorio per il quale di fatto Carrara è, è sempre stato e sempre sarà capoluogo”.
“Al momento – conclude – stiamo valutando quali cambiamenti pratici comporterà già nell’immediato questa investitura ufficiale che, in ogni caso, ci permetterà non solo di aver un ancor maggior peso specifico a molti tavoli di confronto, ma di accedere anche a un maggior numero di bandi e di maggiore importanza”.
Art. 3 Legge 7 Gennaio 2024 – Gazzetta Ufficiale del 29.01.2024
Norme elettorali applicabili ai capoluoghi
di provincia e relativa denominazione
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale dei
comuni capoluogo di provincia si applicano, indipendentemente dalla
relativa dimensione demografica, gli articoli 72 e 73 del testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. I capoluoghi di provincia sono individuati dalla legge.
3. Nelle province la cui denominazione e’ composta dal nome di piu’
comuni, il capoluogo e’ individuato in ciascuno dei comuni stessi e
lo statuto stabilisce quale delle citta’ capoluogo e’ sede legale
della provincia.
4. L’applicazione del comma 3 non comporta l’istituzione di nuovi
uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri
enti pubblici.
5. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dalla rispettiva
legislazione.