Sicurezza sui luoghi di lavoro, il presidente Enrico Rossi ha firmato la nuova ordinanza, la 63 dell’8 giugno, che stabilisce che i corsi di formazione sia professionale sia per la sicurezza sul lavoro possono avvenire completamente in presenza secondo le disposizioni dell’allegato 5 dell’ordinanza 60.

L’ordinanza 63 approva al tempo stesso le linee di indirizzo per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche, quindi mercati e fiere.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visti gli articoli 32 e 117, comma 3, della Costituzione;
Visto lo Statuto della Regione Toscana;
Visto l’articolo 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in base al quale le
regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d’urgenza in materia sanitaria;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2003 n. 67 (Ordinamento del sistema regionale di protezione
civile e disciplina della relativa attività);
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in
particolare, l’articolo 32;
Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale
l’epidemia da Covid-19 è stata valutata come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza
internazionale;
Vista la successiva dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo con la
quale l’epidemia da Covid-19 è stata valutata come pandemia in considerazione dei livelli di
diffusività e gravita raggiunti a livello globale;
Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020,
recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” e seguenti
recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all’emergenza in corso;
Richiamato altresì il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n. 630 del
27.02.2020 con cui il sottoscritto è nominato soggetto attuatore ai sensi della citata OCDPC n.
630/2020;
Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
marzo 2020, n.13, successivamente abrogato dal decreto legge 25 marzo 2020, n.19, ad eccezione
dell’articolo 3, comma 6 bis, e dell’articolo 4;
Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n.19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da Covid-19”, che ai sensi dell’articolo 2, comma 3 fa salvi gli effetti prodotti e gli
atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto legge 23 febbraio
2020, n. 6;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”,
le cui disposizioni, in sostituzione di quelle del DPCM 10/04/2020, sono efficaci fino al 17 maggio
2020;
Visto il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da Covid 19);
Visto il DPCM del 17/05/2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decretolegge
16 maggio 2020, n. 33”
Vista l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.57 del 17 maggio 2020 – Ulteriori misure
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Avvio della
Fase 2 – con la quale:
-è stata disposta, a partire dal 18 maggio, la riapertura di tutte le attività economiche, produttive e
sociali nel rispetto dei settori e della tempistica indicata dal governo nel DPCM del 17 maggio 2020
e delle misure previste nelle Linee guida di cui all’allegato 17 del DPCM 17 maggio202;
-visto anche il limitato tempo intercorso fra la diffusione del testo definitivo del DPCM e la data di
entrata in vigore dell’ordinanza 57/2020, è stata prevista la possibilità di successivi aggiornamenti;
Viste l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 59 del 22 maggio 2020 – Ulteriori misure
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori
misure per la Fase 2, ed in particolare il punto 10 dell’ordinanza sopra citata che, relativamente
all’attività corsistica individuale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: scuole di musica, di
danza, di pittura, di fotografia, di recitazione, di lingue straniere ecc.), prevedono che può essere
effettuata, in relazione alle attività per le quali non sussistano specifiche linee guida o protocolli,
secondo i principi e le misure di cui alle ordinanze del Presidente della Giunta regionale n.
48/2020; n.57/2020, nonché i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale per la riapertura
dei relativi settori di riferimento o per ambiti analoghi;
Viste Linee guida per la riapertura delle Attività economiche e produttive adottate dalla Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome in data 25 maggio;
Vista l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 60 del 27 Maggio 2020 “Contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure per la Fase 2” con la quale
sono state recepite le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive adottate
dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 25 maggio 2020 con esclusivo
riferimento a ristorazione, strutture ricettive, servizi alla persona (acconciatori, estetisti, tatuatori e
piercing), piscine, palestre, manutenzione del verde, informatori scientifici del farmaco, aree giochi
per bambini, circoli culturali e ricreativi, strutture termali e centri benessere e, per quanto riguarda
la formazione, sono state approvate le linee guida regionali in materia di formazione professionale e
di formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro (allegato 5);
Considerato che l’evoluzione positiva del quadro epidemiologico in Toscana consente, di realizzare
in presenza tutte le attività formative indicate nell’allegato 5 dell’ordinanza del Presidente della
Giunta regionale n. 60 del 27 maggio 2020, nel rispetto delle misure idonee a prevenire o ridurre il
rischio di contagio definite nelle linee guida in materia di formazione professionale e di formazione
in materia di sicurezza e salute sul lavoro, di cui all’allegato 5 richiamato;
Ritenuto inoltre di chiarire che alle attività corsistiche individuali e collettive, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, quali quelle di scuole di musica, di danza, di pittura, di fotografia,
di teatro, di lingue straniere ecc. , si applicano , per le parti compatibili con la loro attività, le linee
guida in materia di formazione professionale e di formazione in materia di sicurezza e salute sul
lavoro di cui all’allegato 5 dell’ordinanza n. 60/2020;
Ritenuto, infine , di dover approvare, ad integrazione di quanto già disposto specifiche linee guida
per le attività di commercio al dettaglio in aree pubbliche;
Considerato che come indicato nello stesso DPCM, le indicazioni riportate nelle singole schede
tematiche di cui all’Allegato 17, devono intendersi come integrazioni alle disposizioni fondamentali
di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione del virus
COVID-19 in tutti i contesti di vita e sociali;
Ritenuto che il potere di ordinanza regionale, in specie ai fini dell’adozione di misure di
contenimento rigorosamente funzionali alla tutela della salute trovi tuttora fondamento negli articoli
32 e 117, comma 3, della Costituzione oltre che negli articoli 32 della l.833/1978 e 117 del d.lgs n.
112/1998;
ORDINA
ai sensi dell’articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità
pubblica le seguenti misure:
Al fine di fornire linee guida ed indicazioni operative finalizzate a incrementare l’efficacia delle
misure precauzionali di contenimento di disporre, in coerenza con i principi contenuti nelle linee
guida nazionali e nelle ordinanze regionali:
Disposizioni per percorsi di formazione e attività corsistica
1. è consentito ai soggetti pubblici e privati che erogano i percorsi di formazione, indicati
nell’allegato 5 dell’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 60 del 27 maggio 2020, di
realizzare in presenza tutte le attività formative, nel rispetto delle misure idonee a prevenire o
ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guida in materia di formazione
professionale e di formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro, di cui all’allegato 5 della
citata ordinanza;
2. che all’attività corsistica individuale e collettiva, a titolo esemplificativo e non esaustivo di scuole
di musica, di danza, di pittura, di fotografia, di teatro, di lingue straniere ecc. , si applicano , per le
parti compatibili con la loro attività, le linee guida in materia di formazione professionale e di
formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro di cui all’allegato 5 dell’ordinanza n. 60;
Disposizioni per attività di commercio al dettaglio in aree pubbliche;
3. che le attività di commercio al dettaglio in aree pubbliche sono svolte nel rispetto delle misure
idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guida regionali di
cui all’allegato 1 alla presente ordinanza. Le suddette aree potranno comunque essere soggette alla
regolamentazione da parte dei comuni finalizzata a garantire accessi scaglionati in relazione agli
spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell’area ed assicurare il distanziamento
interpersonale;
4. di confermare, che laddove è previsto il distanziamento interpersonale di almeno un metro è
raccomandato il distanziamento di almeno 1,8 metri e che l’utilizzo della mascherina protettiva è
obbligatorio in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico, nonchè in spazi aperti, pubblici o
aperti al pubblico, nel caso non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale;
DISPOSIZIONI FINALI
La presente ordinanza entra in vigore il 9 giugno 2020, ed è valida, salvo modifiche, fino alla data
finale dello stato di emergenza sanitaria.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa:
al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute;
ai Prefetti;
ai Sindaci;
Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto
dall’articolo 2 del d.l.33/2020 e dall’articolo 4 del d.l.19/2020;
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis
della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai
sensi dell’articolo 18 della medesima legge.
Il Presidente


ALLEGATO 1
Indicazioni per la prevenzione del contagio nel settore del
COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREA PUBBLICA
Premessa Generale
L’obiettivo del presente documento è fornire indicazioni operative finalizzate ad incrementare, nel
settore del commercio al dettaglio su area pubblica, l’efficacia delle misure precauzionali di
contenimento adottate per contrastare la diffusione del virus COVID-19.
Il presente documento è stato condiviso con ANCI TOSCANA.
Le seguenti linee-guida si applicano a:
1. mercati (all’aperto o coperti): area o struttura pubblica o privata di cui il comune abbia la
disponibilità, comprendente più posteggi, attrezzata o meno e destinata all’esercizio
dell’attività commerciale, nei giorni stabiliti dal regolamento comunale;
2. mercati su strada: mercati che occupano, per un certo tempo nell’arco della giornata, spazi
aperti, sui quali le attività commerciali si alternano con altre attività cittadine;
3. posteggi isolati o “fuori mercato”: area su strada data in concessione per l’esercizio
dell’attività commerciale;
4. fiere, fiere promozionali, fiere specializzate nel settore dell’antiquariato, manifestazioni
commerciali a carattere straordinario, come definite dall’articolo 32 della L.R. 23 novembre
2018, n. 62 (Codice del commercio);
5. attività in forma itinerante, ovvero senza concessione di posteggio;
6. mercati dei produttori agricoli.
Le indicazioni operative che seguono sono fornite in applicazione dell’art. 10 del D. Lgs. 81/2008,
ovvero nell’ambito di un’attività di informazione e di assistenza, e non esimono il datore di lavoro
dall’effettuazione di proprie specifiche valutazioni dei rischi e, pertanto, dalla definizione di
interventi volti alla tutela della salute dei lavoratori ed al miglioramento continuo delle condizioni
di lavoro degli stessi a livello aziendale.
Si richiama in toto quanto previsto:
– dal D. Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i.;
– dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le Parti sociali”, sottoscritto
il 24 aprile 2020, Allegato n. 12 al D.P.C.M. 17 maggio 2020, che contiene disposizioni condivise
tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, che
possono essere ritenute valide anche per il settore del commercio al dettaglio.
DISPOSIZIONI GENERALI
Le imprese del commercio su aree pubbliche adottano il presente protocollo di regolamentazione
all’interno dei propri luoghi di lavoro, allo scopo di proteggere i lavoratori del settore e la clientela.
Ferme restando le funzioni degli organismi di vigilanza preposti al controllo, i Comuni possono
definire accordi con operatori del settore, associazioni di categoria maggiormente rappresentative
del settore e con associazioni di volontariato per lo svolgimento delle attività di informazione, di
verifica del rispetto delle norme di sicurezza e di distanziamento sociale all’interno delle aree
pubbliche da parte degli operatori e della clientela.
Le Amministrazioni Comunali, per una maggior tutela della popolazione e nell’ottica della
rimodulazione delle aree adibite a mercato, potranno, anche in relazione alle caratteristiche dei
luoghi:
1. effettuare attività di contingentamento degli ingressi all’area di mercato, da valutare a
seconda dell’affluenza, con distinzione degli accessi e delle uscite;
2. fornire adeguate informazioni per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata,
anche posizionando nelle aree di accesso cartelli, almeno in lingua italiana e inglese, per
informare la clientela sui corretti comportamenti.
3. procedere alla revisione delle aree di mercato, con ampliamento ed eventuale
riposizionamento di parte dei banchi in altro sito;
4. sospendere temporaneamente l’assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi attraverso
spunta, se richiesto dalle esigenze di distanziamento;
5. disporre l’ampliamento degli orari di attività;
6. ridurre temporaneamente le dimensioni delle singole concessioni;
7. prevedere un adeguato distanziamento laterale e frontale tra i banchi.
8. separare i banchi, ove possibile, in due aree distinte: settore alimentare e non alimentare.
Al fine di consentire un rapido adeguamento delle aree di mercato è possibile derogare
temporaneamente alle disposizioni regionali in materia di piano e regolamento comunali.
Le disposizioni sopra riportate si applicano a tutte le aree destinate al commercio su area pubblica,
in quanto compatibili.
DISTANZIAMENTO SOCIALE ED ALTRE MISURE ANTICONTAGIO
OPERATORI DEL SETTORE
Il primo criterio di protezione è il distanziamento interpersonale sia tra gli addetti alla vendita di
uno stesso banco che tra venditore e cliente, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo
familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al
distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
Dovrà pertanto essere rispettata la distanza interpersonale di almeno un metro come principale
misura di contenimento; qualora, anche mediante la riorganizzazione del singolo banco di vendita,
non fosse possibile il mantenimento della predetta distanza, è necessario l’uso di dispositivi di
protezione conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. Laddove possibile, è
consigliato il mantenimento di una distanza interpersonale di 1,8 m.
Gli operatori dovranno sempre indossare la mascherina, in particolare in tutte le occasioni di
interazione con i clienti.
Anche nelle attività di carico e scarico della merce e di posizionamento e rimozione del banco,
l’operatore dovrà rispettare il distanziamento interpersonale e indossare i necessari dispositivi di
protezione (mascherina e guanti o in alternativa igienizzare frequentemente le mani).
Raggiunto lo spazio riservato e predisposta la postazione di vendita, l’operatore dovrà preoccuparsi
di:
1. organizzare l’area in modo da evitare assembramenti e garantire il distanziamento
interpersonale di almeno un metro (è consigliato, dove possibile, il mantenimento di una
distanza interpersonale di 1,8 m);
2. fornire informazioni ai clienti per garantire il distanziamento di coloro che sono in attesa di
essere serviti;
3. posizionare nei pressi della postazione di vendita dispenser con gel disinfettante ad attività
virucida per detergere le mani e/o guanti monouso;
4. avere rapporti di vendita soltanto con clienti che indossano la mascherina protettiva che
copre naso e bocca.
5. possibilmente utilizzare accorgimenti finalizzati a consentire che le operazioni di acquisto ai
banchi si svolgano frontalmente, in modo che sui rimanenti lati del posteggio non si creino
assembramenti;
6. in caso di vendita di beni usati è necessaria la pulizia e disinfezione dei capi di
abbigliamento e delle calzature prima che siano posti in vendita;
7. la somministrazione di alimenti e bevande e il consumo sul posto possono essere effettuati
dagli operatori abilitati ai sensi dell’articolo 39 della legge regionale toscana n. 62 del 23
novembre 2018 (Codice del commercio) solo in presenza delle condizioni stabilite
dall’Allegato 1 all’Ordinanza del Presidente n. 60 del 27 maggio 2020.
È raccomandato, dove possibile, il posizionamento di pannelli di separazione tra lavoratori ed
utenza, sui banchi e alla cassa.
Possibilmente presso ogni banco o comunque per più banchi limitrofi, sono posizionati raccoglitori
per i rifiuti.
Sono favoriti sistemi di pagamento elettronici. Se il pagamento viene effettuato in contante o POS
portatile, si utilizzeranno sistemi per evitare contatti diretti e l’operatore provvede alla disinfezione
delle mani e del POS al termine dell’operazione.
Al termine dell’attività di vendita, la merce dovrà essere riposta nel mezzo di trasporto seguendo
adeguate precauzioni igieniche, fatto salvo per i prodotti di tipo alimentare, per i quali valgono le
specifiche disposizioni.
CLIENTI
Il rispetto del distanziamento interpersonale dovrà essere garantito anche nel rapporto di vendita fra
venditore e cliente.
L’accesso all’area del mercato è consentito solo a chi indossa mascherina che copra naso e bocca.
Il cliente potrà toccare la merce solo dopo aver indossato guanti usa e getta, o aver
obbligatoriamente utilizzato il gel disinfettante ad attività virucida prima e dopo aver toccato la
merce esposta. I guanti dovranno essere gettati negli appositi raccoglitori.
L’uso dei guanti è obbligatorio per l’acquisto di alimenti e bevande e di abbigliamento.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Nell’attività di vendita, indipendentemente dal prodotto, gli operatori devono indossare mascherina
chirurgica o mascherina FFP2 o FFP3 senza valvola e guanti. In alternativa all’utilizzo dei guanti, è
obbligatoria la frequente pulizia delle mani con gel disinfettante ad attività virucida.
PULIZIA DELL’AREA/SPAZIO IN CUI SI ESERCITA IL COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE
Al temine delle operazioni commerciali le attività di pulizia dell’area destinata al commercio su
aree pubbliche e la raccolta e smaltimento dei rifiuti vengono effettuati nel rispetto delle regole
stabilite da ciascun Comune.