
Atto 64 del 05-07-2019 4/6
Sino alla riapertura del Centro di Raccolta, di Via Dorsale, gestito da ASMIU, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del presente provvedimento, ai sensi del comma 1 dell’art. 191 del D.Lgs. 152/2006, che:
1) a far data del presente provvedimento il conferimento di rifiuti CER 20.02.01 (rifiuti biodegradabili prodotti da parchi e giardini) e CER 20.01.38 (legno), da parte di privati cittadini, dovrà avvenire direttamente presso l’impianto di Cermec S.p.A., ingresso via Longobarda, 6, in deroga alle limitazioni di cui all’art. 193, cc. 1 e 5 D.Lgs. 152/2006, con le seguenti modalità:
– i cittadini, intesi come persone fisiche e pertanto non come aziende o persone giuridiche, dovranno accedere all’impianto Cermec dall’ingresso di via Longobarda nei seguenti orari: 13 – 18,30 dal lunedi al sabato compresi; dovranno presentare documento di identità, dichiarare che il conferimento viene fatto da persona fisica in possesso di codice di contribuente TARI, oltre a dichiarare la provenienza (terreno o privata abitazione) da cui proviene il rifiuto conferito.
Personale Cermec e eventualmente ASMIU sono tenuti a prendere la targa del mezzo attraverso il quale viene effettuato il conferimento, comunicare alla persona fisica che effettua il conferimento che saranno fatte le opportune verifiche al fine di capire se il conferimento sia effettuato in realtà da impresa o persona giuridica. Qualora si verifichi questa ipotesi di conferimento fatto da impresa senza presentazione del formulario, saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs 152/2006, oltre a procedere alla denuncia penale del contravventore.
2) a far data dal 15.07.2019, al fine di consentire ad ASMIU di predisporre l’organizzazione del servizio e dell’area, comprese le opportune misure antincendio, il conferimento delle frazioni di rifiuti differenziate di cui ai codici CER indicati nella relazione allegata di ASMIU, da parte dei cittadini al Mercato delle Jare nei locali già in uso ad ASMIU, in deroga all’art. 183 comma 1 lettera mm) disciplinato dal D.M. 08.04.2008 e alle limitazioni di cui all’art. 193, cc. 1 e 5 D.Lgs. 152/2006, dovrà avvenire con le seguenti modalità:
– i cittadini, intesi come persone fisiche e pertanto non come aziende o persone giuridiche, dovranno accedere al Mercato delle Jare nei seguenti orari: 07 – 13 dal lunedi al sabato compresi e dalle 14 – 17 del sabato; dovranno presentare documento di identità, dichiarare che il conferimento viene fatto da persona fisica in possesso di codice di contribuente TARI, oltre a dichiarare la provenienza (terreno o privata abitazione) da cui proviene il rifiuto conferito.
Personale ASMIU e eventualmente CERMEC sono tenuti a prendere la targa del mezzo attraverso il quale viene effettuato il conferimento, comunicare alla persona fisica che effettua il conferimento che saranno fatte le opportune verifiche al fine di capire se il conferimento sia effettuato in realtà da impresa o persona giuridica. Qualora si verifichi questa ipotesi di conferimento fatto da impresa senza presentazione del formulario, saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs 152/2006, oltre a procedere alla denuncia penale del contravventore. A tale riguardo ASMIU ha fornito relazione relative alle modalità di conferimento da parte dei privati e di stoccaggio dei rifiuti differenziati, unitamente a cartografia di layout con indicazione dei percorsi obbligati per i conferimento dei vari rifiuti differenziati.
3) le aziende ASMIU e CERMEC S.p.A per garantire una corretta esecuzione delle attività di conferimento da parte dei cittadini dovranno attenersi alle modalità concordate sopra riportate, e gli eventuali correttivi dovranno essere concordati con il Servizio Ambiente del Comune di Massa.
ALTRESI RICHIAMA E ORDINA
1) alle Imprese e alle persone giuridiche di conferire presso l’Impianto CERMEC S.p.A. i rifiuti accompagnati da formulario di identificazione.
2) il divieto a chiunque di abbandonare e di depositare in modo incontrollato rifiuti, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i..
SI RENDE NOTO
– fatte salve altre fattispecie di illecito penale e/o amministrativo, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 152/2006, nonché azione di rivalsa per tutte le spese sostenute dall’Ente che dovessero derivare a causa dell’esercizio dell’attività vietata, l’accertamento delle violazioni previste nella presente ordinanza comportano a carico dei trasgressori l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 € a 500,00 €, a norma dell’art. 7 bis, commi 1 ed 1 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
– per effetto dell’art. 16 della L. 24/11/1981 n. 689 è ammesso il pagamento della somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.