L’ORDINANZA DI DIVIETO UTILIZZO DELL’ACQUA SI RIFERISCE SOLO A QUELLA PRELEVATA DA POZZI O DA FALDA. L’ACQUA PROVENIENTE DALL’ACQUEDOTTO E’ PERFETTAMENTE POTABILE E UTILIZZABILE

Ordinanza emessa dal sindaco Francesco De Pasquale e una foto del perimetro interessato. Nell’area risultano residenti circa 3700 persone ma molte sono abitazioni estive.Le aree inserite ex novo nell’ordinanza sono viale da Verrazzano e viale delle Pinete nei tratti compresi tra viale Zaccagna e il canale Lavello e il triangolo sito in località Nazzano tra via Amendola, Via Belvedere e via Frassina.

 

 

 

XXX

IL SINDACO

Richiamata l’Ordinanza prot. n. 19900 del 26/06/1990 con cui si vietava l’utilizzo delle acque di pozzo o di falda sia per il consumo umano sia per l’uso agricolo nella parte di territorio delimitata a nord dal Tratto ferroviario dall’altezza di via Provinciale Carrara-Avenza fino al confine con il comune di  Massa; ad Ovest dalla linea formata da Via Provinciale Carrara-Avenza, P.zza Gino Lucetti, Via Giovan De Rossi, Vle D. Zaccagna incrocio con Via Camillo Berneri; a Sud ed Est da Via Camillo Berneri, Via Provinciale Avenza-Massa, fino al Confine con il Comune di Massa e la linea ideale di congiungimento alla ferrovia;

 Richiamata l’ Ordinanza n. 9735 del 19/03/1991 con cui si vietava l’utilizzo delle acque di pozzo o di falda sia per il consumo umano che a scopi irrigui nella parte di territorio delimitata a nord dal Tratto ferroviario dall’altezza di via  Provinciale Carrara-Avenza fino al confine con il comune di  Massa; ad Ovest dalla linea formata da Via Provinciale Carrara-Avenza, P.zza Gino Lucetti, Via Giovan De Rossi, Vle D. Zaccagna incrocio con Via Camillo Berneri; a Sud ed Est da Via Camillo Berneri, Via Provinciale Avenza-Massa, fino al Confine con il Comune di Massa e la linea ideale di congiungimento alla ferrovia;

Richiamata l’Ordinanza n. 799 prot. 45131 del 22/10/2003 con cui si vietava l’uso alimentare di acque prelevate da pozzi situati nel perimetro delimitati a nord dalla ferrovia Genova –Pisa, a sud e ovest dalla Via Antica Massa, ad est dal Fosso Bersuglia;

 Richiamata la Determina Dirigenziale del Settore Difesa del Suolo della Provincia di Massa-Carrara n.11035/2006 del 04/04/2006 ad oggetto “Regolamentazione uso acque di falda zona industriale”, con cui si revocava la licenza all’uso potabile, umano ed animale, igienico, antincendio ed irriguo, delle acque attinte dal sottosuolo tramite pozzi situati nella zona individuata dalla cartografia in visione presso gli uffici del Settore Difesa del Suolo. E di limitare al solo uso relativo al ciclo produttivo industriale delle acque attinte dal sottosuolo tramite pozzi situati nella zona individuata dalla cartografia sopraccitata;

 Visto l’“Accordo di Programma per la prosecuzione degli interventi di bonifica del Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Massa e Carrara e nelle aree ex SIN (di cui al D.M. 29 ottobre 2013), integrativo dell’Accordo di Programma per il completamento degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel sito di Interesse Nazionale di Massa e Carrara del 14 marzo 2011” sottoscritto il 01 settembre 2016 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione Toscana, la Provincia di Massa-Carrara, il Comune di Massa, il Comune di Carrara, Consorzio Zona Industriale Apuana, Camera di Commercio di Massa-Carrara, nell’ambito del quale sono stati definiti gli interventi da realizzare nella prima fase, fra cui l’aggiornamento e integrazione della caratterizzazione della falda soggiacente alle aree del SIN e SIR di Massa e Carrara;

 Considerato che nello stesso accordo le Parti hanno individuato la SOGESID S.P.A. – Società in house providing del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – come unico soggetto attuatore degli interventi di bonifica;

 Visto l’Accordo di programma “per la realizzazione di messa in sicurezza e bonifica del Sito di Interesse nazionale (SIN) di Massa e Carrara” sottoscritto il 07 maggio 2018 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Toscana, il Comune di Massa e il Comune di Carrara, volto a disciplinare gli interventi necessari al completamento delle iniziative di messa in sicurezza e bonifica già avviate nel SIN-SIR di Massa e Carrara, in particolare quelli previsti dalla Tabella 1 di detto Accordo fra cui la Bonifica delle acque di falda soggiacenti alle aree SIN e SIR di Massa e Carrara:progettazione esecutiva e realizzazione del sistema di emungimento, collettamento e trattamento;

Visti i risultati analitici della prima fase delle indagini ambientali per l’aggiornamento e l’integrazione della caratterizzazione della falda soggiacente alle aree SIN e SIR di Massa e Carrara condotte da SOGESID S.p.A. nel mese di Novembre 2018;

Vista la nota ARPAT Dipartimento di Massa Carrara prot. n. 33444 del 07/05/2019, in cui si trasmetteva la valutazione dei dati analitici della prima fase delle indagini ambientali condotte da SOGESID S.p.A. ;

Vista la nota dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest prot. n. 34021 del 08/05/2019, con cui, alla luce dei risultati analitici della prima fase delle indagini ambientali per l’aggiornamento e l’integrazione della caratterizzazione della falda soggiacente alle aree SIN e SIR di Massa e Carrara condotte da SOGESID S.p.A., si richiede l’emissione di provvedimenti organici che ricomprendano le aree indicate nelle ordinanze n.19900, n. 9735 e n. 799 sopracitate e si estendano alle aree rappresentative dei punti risultati non conformi ai limiti previsti dal D.Lgs 31/01 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano”; segnalati nella stessa nota;

Ritenuto di dover intervenire a salvaguardia dell’igiene e sanità pubblica;

 In attesa dei risultati degli ulteriori campionamenti della seconda fase delle indagini ambientali per l’aggiornamento e integrazione della caratterizzazione della falda soggiacente alle aree SIN e SIR di Massa e Carrara;

 Visto il D.Lgs 31/01;

Visto l’art. 50 comma 5 del D.Lgs 267/00;

ORDINA

Il divieto di utilizzo delle acque di falda e di pozzo a scopo alimentare, compreso quello potabile, nonché igienico sanitario, agricolo ed irriguo nella parte di territorio ricompresa nel perimetro così definito e meglio evidenziato nella cartografia allegata:

A NORD linea formata da Via Frassina dal confine con il Comune di Massa, fosso Belvedere, Via Belvedere, Via Provinciale Nazzano, Via Giovanni Amendola, Via Aurelia fino a Torrente Carrione;

A EST linea formata dal confine del Comune di Carrara con il Comune di Massa, partendo dalla Via Aurelia fino al mare;

A SUD linea di costa fra fosso Lavello e Torrente Carrione;

A OVEST linea formata dal Torrente Carrione dall’incrocio con Via Aurelia fino alla linea della ferrovia, proseguendo lungo Via Provinciale Carrara-Avenza e Via Farini fino all’incrocio con Via Giovan De Rossi, proseguendo fino a Viale Zaccagna, Via Pucciarelli, Torrente Carrione fino alla foce.

DISPONE

  • La revoca delle precedenti ordinanze n. 19900 del 26/06/1990, n. 9735 del 19/03/1991, n. 799 prot. 45131 del 22/10/2003;
  • L’immediata esecutività della presente ordinanza tramite la sua pubblicazione all’Albo Pretorio;
  • Che la relativa pubblicità sia assicurata attraverso la sua pubblicazione sul sito internet istituzionale (www.comune.carrara.ms.it) e diffusione agli Organi di Informazione, ai fini conoscitivi dell’atto medesimo;
  • Fatte salve altre fattispecie di illecito penale e/o amministrativo, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 152/2006, nonché azione di rivalsa per tutte le spese sostenute dall’Ente che dovessero derivare a causa dell’esercizio dell’attività vietata, l’accertamento delle violazioni previste nella presente ordinanza comporta a carico dei trasgressori l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 € a 500,00 €, a norma dell’art. 7 bis, commi 1 ed 1 bis del d.lgs. 18/08/2000 n. 267;
  • Per effetto dell’art. 16 della L. 24/11/1981 n. 689 è ammesso il pagamento della somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione;
  • Ai fini della vigilanza e del controllo sull’osservanza e sull’esecuzione della presente ordinanza, la stessa viene trasmessa alla Polizia Municipale, ad ARPAT e all’Azienda USL Toscana Nord Ovest.

Carrara lì 28/05/2019.

    IL SINDACO

     Francesco De Pasquale