Aggiungere al cognome della madre, acquisito fin dal primo momento, quello del padre biologico? L’ultima parola spetta al bambino, che può decidere con quale si sente più a suo agio. E’ quanto è successo in un caso al vaglio prima del tribunale di Firenze, poi della Corte d’Appello, e confermato oggi dalla Cassazione, che ha respinto il ricorso del padre, che avrebbe voluto dare al figlio, nato fuori dal matrimonio, il suo cognome. L’interesse da tutelare non è quello dei genitori, quanto quello del minore, ragion per cui i giudici hanno lasciato al bambino la scelta. La legge, infatti, non riconosce nessuna automatismo, anzi attribuisce al giudice un “ampio margine di discrezionalità”, tenendo conto che il diritto al nome “costituisce uno dei diritti fondamentali della persona” e che la scelta deve tutelare l’interesse del minore.