Il tema della ricerca e utilizzo delle acque minerali, di sorgente e termali, “strategico per il tessuto produttivo, economico e turistico della Toscana”, è stato al centro dei lavori delle commissioni Sviluppo economico e Sanità del Consiglio regionale, presiedute rispettivamente da Gianni Anselmi (Pd) e Stefano Scaramelli (Pd), riunite in seduta congiunta. La proposta illustrata nel corso della seduta di oggi, martedì 6 settembre, sancisce l’avvio del naturale iter legislativo che registrerà un primo, importante, appuntamento il prossimo 21 settembre. “In quella data – anticipa Scaramelli – apriremo la fase dell’ascolto. Convocheremo in audizione tutti i soggetti coinvolti e penso ai sindaci delle città termali, tutte le associazioni di categoria, le Asl”. “Si tratta – continua ancora il presidente della commissione Sanità – di una legge molto delicata che investe il settore pubblico e privato, agisce su questioni igienico-sanitarie che meritano il giusto confronto e approfondimento. Le analisi e le osservazioni che raccoglieremo in fase di consultazione, ci saranno utili per dare il nostro miglior contributo”.

Il testo in discussione interviene sulla legge 38 del 2004 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali), inserendo una specifica disciplina igienico-sanitaria delle acque termali, con particolare riferimento alle modalità di autorizzazione e di accreditamento istituzionale degli stabilimenti termali.

Tra le modifiche introdotte, anche una integrazione su piscine termali e balneoterapia; disposizioni su operazione consentite e vietate sulle acque, sulle piscine termali e sulle procedure di autocontrollo delle aziende termali; la previsione delle attività sanitarie di carattere non termale che possono essere svolte negli stabilimenti. Viene inoltre disciplinato l’accreditamento istituzionale degli stabilimenti termali che intendono erogare prestazioni per conto del servizio sanitario regionale, prevedendo che esso venga rilasciato previo accertamento del possesso di requisiti generali e specifici per cicli di cure termali. Il testo contiene poi una disciplina della tipologia, dei criteri e dei procedimenti di autorizzazione di attività puntualmente elencate (come l’esercizio di stabilimento termale, la produzione a scopo terapeutico di sali minerali, l’imbottigliamento di acqua termale), nonché le cause di cessazione, sospensione e decadenza delle autorizzazioni. Viene infine fissato un termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore delle modifiche regolamentari per l’adeguamento degli stabilimenti termali in esercizio ai requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi di natura autorizzatoria, e ai requisiti generali e specifici per cicli di cure termali richiesti ai fini dell’accreditamento. Per l’adozione delle procedure di autocontrollo, invece, il termine di sei mesi decorre direttamente dalla data di entrata in vigore della legge, poiché la norma che prevede tali procedure non necessita di attuazione regolamentare.