armi pistolaCome noto, il decreto legislativo 26 ottobre 2010, n, 204 recante “Attuazione della Direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi”, entrato in vigore il 1° luglio 2011, ha modificato e integrato diverse disposizioni di legge riguardanti la materia delle armi, molte delle quali non hanno prodotto i propri effetti nella data anzidetta poiché necessitanti dell’adozione dei relativi provvedimenti di attuazione.

All’art. 38 del T.U.L.P.S. sono stati aggiunti tre nuovi commi; tra questi, ai fini delle esigenze di pubblica sicurezza, assume particolare rilevanza la disposizione di cui al quarto comma che così recita: “Chiunque detiene le armi di cui al primo comma senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d’armi, deve presentare ogni sei anni la certificazione medica di cui all’art. 35, comma 7. La mancata presentazione del certificato medico autorizza il prefetto a vietare la detenzione delle armi denunciate, ai sensi dell’art. 39”.

L’art. 6 comma 2° del Decreto Legislativo 29 settembre 2013 n. 121, prevede che, entro 18 mesi dall’entrata in vigore del decreto, i soggetti detentori di armi, nelle more dell’adozione del decreto del Ministero della Salute di cui all’art. 6 comma 2 del decreto legislativo 26 ottobre 2010 n. 204, devono produrre il certificato medico per il rilascio del nulla osta all’acquisto di armi comuni da fuoco previsto dall’art. 35 comma 7 del Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 (T.U.L.P.S.- Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza), salvo che non sia stato già prodotto nei sei anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Decorsi i 18 mesi è sempre possibile la presentazione del certificato nei 30 giorni successivi al ricevimento della diffida da parte dell’Ufficio di Pubblica Sicurezza competente.

Lle persone che non dovessero ottemperare entro il mese di aprile del 2015, verranno diffidate dalla Questura di Massa Carrara e, nel caso in cui non dovessero comunque presentare la certificazione medica, verranno segnalati alla locale Prefettura-U.T.G. per l’adozione a loro carico del provvedimento di “divieto detenzione armi” ex art. 39 Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 (T.U.L.P.S.- Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza).