In riferimento ad una sorta di diffuso e, in parte giustificato, allarmismo diffusosi nei giorni scorsi tra i titolari di alcune categorie commerciali, in riferimento alla licenza alcoolici e superalcolici (in precedenza UTF), Confartigianato Imprese Massa Carrara ritiene indispensabile precisare che il possesso di tale licenza è un obbligo che deve essere assolto da tutte quelle attività  che producono, trasformano, detengono o vendono prodotti alcolici. Per la precisione è l’articolo 29 del Decreto legislativo 504/95 a sancire che sono tenute al possesso di licenza fiscale da richiedere all’Agenzia delle Dogarne, le imprese che svolgono un’attività di commercio all’ingrosso o al dettaglio di bevande alcoliche e di profumi e cosmetici,  le farmacie, profumerie, erboristerie, i ristoranti e bar alberghi rifugi, mense, discoteche, etc.

In conseguenza al passaggio da un regime di rinnovo annuale ad richiesta di licenza unica senza scadenza, molte imprese potrebbero aver dimenticato questa incombenza, esponendosi a sanzioni molto pesanti. Analoga dimenticanza potrebbe essere avvenuta in occasione di trasferimento di titolarità di impresa.

Confartigianato Imprese Massa Carrara suggerisce, dunque, a tutte le imprese dei settori elencati di verificare di aver provveduto a richiedere la licenza  su alcolici e superalcolici. Considerando che la multa prevista in caso di accertamento diretto da parte della Agenzia delle Dogane vanno da 3.000 a 30.000 euro, è preferibile sanare la posizione, con il pagamento di una sanzione più contenuta, con la trasmissione all’Agenzia dei moduli che sono disponibili presso le sedi territoriali di Confartigianato.