La Rete Ferroviaria Italiana  ha iniziato anche sul territorio comunale un programma di manutenzioni riguardante la presenza di alberi a distanze pericolose dai binari. L’Amministrazione Comunale collabora fattivamente nel supporto di una tale azione di prevenzione attraverso un’attività di divulgazione alla cittadinanza e con eventuali azioni dirette verso quei proprietari che non intendano intervenire sugli alberi o il verde di proprietà.

Due sono le situazioni di maggior rischio :

a)la caduta  arborea accidentale sui binari, con conseguenze sulla regolarità della circolazione ferroviaria , interruzione del servizio e pericolo per la pubblica incolumità;

b)il rischio d’incendio delle aree adiacenti  alla sede ferroviaria.

L’art. 52 del DPR 753/90 stabilisce che lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ad una distanza minore di sei metri dalle rotaie e comunque in modo che la distanza che non sia minore di due metri dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Gli alberi di alto fusto devono essere posti a dimora a una distanza dalle rotaie pari all’altezza massima raggiungibile aumentata di due metri. Nel caso che il tracciato ferroviario si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.

L’art. 55 invece stabilisce che è vietata la destinazione a bosco dei terreni adiacenti ai binari per almeno cinquanta metri dalla più vicina rotaia.

I proprietari di alberi confinanti con la linea ferroviaria mantenuti ad una distanza inferiore a quella di sicurezza sono responsabili penalmente e civilmente per la violazione di una norma di sicurezza a tutela della pubblica incolumità.