La Rete Ferroviaria Italiana ha iniziato anche sul territorio comunale un programma di manutenzioni riguardante la presenza di alberi a distanze pericolose dai binari. L’Amministrazione Comunale collabora fattivamente nel supporto di una tale azione di prevenzione attraverso un’attività di divulgazione alla cittadinanza e con eventuali azioni dirette verso quei proprietari che non intendano intervenire sugli alberi o il verde di proprietà.
Due sono le situazioni di maggior rischio :
a)la caduta arborea accidentale sui binari, con conseguenze sulla regolarità della circolazione ferroviaria , interruzione del servizio e pericolo per la pubblica incolumità;
b)il rischio d’incendio delle aree adiacenti alla sede ferroviaria.
L’art. 52 del DPR 753/90 stabilisce che lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ad una distanza minore di sei metri dalle rotaie e comunque in modo che la distanza che non sia minore di due metri dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Gli alberi di alto fusto devono essere posti a dimora a una distanza dalle rotaie pari all’altezza massima raggiungibile aumentata di due metri. Nel caso che il tracciato ferroviario si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.
L’art. 55 invece stabilisce che è vietata la destinazione a bosco dei terreni adiacenti ai binari per almeno cinquanta metri dalla più vicina rotaia.
I proprietari di alberi confinanti con la linea ferroviaria mantenuti ad una distanza inferiore a quella di sicurezza sono responsabili penalmente e civilmente per la violazione di una norma di sicurezza a tutela della pubblica incolumità.