– A seguito di una segnalazione di RFI – Rete Ferroviaria Italiana, la Prefettura di Massa Carrara ha diramato una nota riguardante la distanza di sicurezza degli alberi lungo i tracciati delle ferrovie.
La società RFI si trova spesso a dover fronteggiare emergenze dovute alla presenza di alberi isolati o ad aree boschive poste a distanze dal binario inferiori a quelle di sicurezza, come prescritto dall’art. 52 e dall’art. 55 della legge DPR 753/80.
L’art. 52 del DPR 753/80 stabilisce che lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ad una distanza minore di sei metri dalla più vicina rotaia. Prescrive anche che tale misura deve essere aumentata in modo che le piante non si trovino comunque mai a distanza minore di due metri dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.
Per gli alberi ad alto fusto, il comma 4 del medesimo articolo definisce la distanza minima di sicurezza a cui tali piante possono essere tenute in prossimità della linea ferroviaria senza rappresentare un evento di pericolo per l’esercizio ferroviario; il comma stabilisce che gli alberi appartenenti a specie per le quali è previsto il raggiungimento di un altezza massima superiore a quattro metri debbano restare ad una distanza dalla più vicina rotaia pari all’altezza massima raggiungibile aumentata di metri due.
L’art. 55 del citato DPR 753/80 stabilisce anche che è vietata la destinazione a bosco dei terreni adiacenti le linee ferroviarie per una distanza di cinquanta metri dalla più vicina rotaia.
Gli alberi mantenuti ad una distanza inferiore violano tale distanza di sicurezza; ne risulta, a carico del proprietario e/o dell’ente titolare, una specifica responsabilità civile e penale connessa alla violazione di una norma di sicurezza a tutela della pubblica incolumità e pertanto imperativa.
E’ opportuno che tutti i proprietari di terreni a confine con la linea ferroviaria rispettino le distanze di sicurezza delle piante ed alberi al alto fusto stabilite dagli art. 52 e 55 del DPR 753/80, onde evitare responsabilità civili e penali ascrivibili ai proprietari medesimi. Con la mancata ottemperanza di nome imperative di sicurezza, il proprietario si rende imputabile delle irregolarità arrecate al servizio pubblico di trasporto ferroviario, ed ancor più di sinistri causati dalla caduta di alberi sulla linea o dagli incendi alimentati dalla vegetazione e dalle piante illegalmente vicine alla linea ferroviaria.